Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e spese non liquidate (Cass. pen. Sez. VI n. 32942 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la rinuncia all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tale declaratoria non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né il versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende. Il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione, infatti, non configura un’ipotesi di soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente, Assessore ai lavori pubblici di un Comune, era destinatario di una misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata dal Giudice per le indagini preliminari in relazione a un’ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Il Tribunale di Lecce, con ordinanza, aveva confermato il provvedimento cautelare.
Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, articolando motivi sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sulla configurabilità della contropartita corruttiva e sul pericolo di reiterazione del reato. Nella pendenza del giudizio di legittimità è intervenuta la revoca della misura cautelare, seguita dalla rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, prima della decisione, è pervenuta la rinuncia al ricorso, con cui il ricorrente ha evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, in ragione della revoca della misura cautelare applicatagli. La rinuncia si fonda dunque su una causa sopravvenuta, non imputabile al ricorrente.
Su tali basi la Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopravvenuto per effetto della revoca della misura, assorbe ogni valutazione sui motivi proposti.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda le conseguenze economiche dell’inammissibilità. La Corte ribadisce, in linea con la propria giurisprudenza, che, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né il versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.
La ragione è esplicitata dalla Corte: il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. Manca, quindi, il presupposto che giustifica il carico economico normalmente connesso alla declaratoria di inammissibilità. A sostegno di questo principio il Collegio richiama il proprio precedente conforme (Sez. I n. 15908 del 22/02/2024).
La decisione si chiude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza alcuna pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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