Inammissibili i motivi di riesame non proposti davanti al tribunale (Cass. pen. Sez. II n. 30209 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano per la prima volta violazioni di legge o vizi di motivazione inerenti all’ordinanza applicativa della misura cautelare, che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi al medesimo tribunale. La mancata proposizione della censura nella fase di merito ne preclude la deducibilità in sede di legittimità, ove non sia rilevabile d’ufficio, non risultandone traccia dal testo dell’ordinanza impugnata, da motivi o memorie scritte, né dalla verbalizzazione delle ragioni addotte nell’udienza camerale. È inoltre inammissibile per aspecificità il ricorso che eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della c.d. prova di resistenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, con ordinanza del 31/03/2026 ha annullato l’ordinanza applicativa della custodia in carcere limitatamente ai delitti di cui all’art. 615 ter cod. pen., alle aggravanti di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. e all’art. 61 bis cod. pen., confermando nel resto la misura. La difesa degli indagati ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per l’asserita inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni poste a fondamento della misura, in quanto eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge in relazione ai reati non più aggravati.
La questione centrale investe la gravità indiziaria e l’utilizzabilità del compendio captativo rispetto ai reati fine e al reato associativo, una volta venuta meno l’aggravante del metodo mafioso.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione dichiara i ricorsi inammissibili perché proposti per motivi mai avanzati in precedenza. La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che deduca, per la prima volta, vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura che non avevano formato oggetto di doglianza dinanzi al tribunale del riesame. Il carattere devolutivo del riesame non sana la mancata proposizione della censura: in difetto di specifiche deduzioni difensive, il tribunale può legittimamente limitarsi a concordare con il quadro indiziario delineato dal pubblico ministero e dal giudice per le indagini preliminari.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento in tema di misure cautelari, secondo cui non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove non siano rilevabili d’ufficio, principio ribadito anche con riguardo a presunte violazioni di legge concernenti l’ordinanza applicativa.
Nel caso concreto, le doglianze sull’inutilizzabilità del compendio intercettivo con riferimento ai reati fine e al delitto associativo non più aggravato attengono alla sussistenza della gravità indiziaria, rispetto alla quale nessuna censura era stata sollevata con l’istanza di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.: la difesa si era limitata a eccepire l’esistenza dell’aggravante del metodo mafioso. Rileva, inoltre, che gli indagati in sede di interrogatorio di garanzia avevano ammesso le loro responsabilità quanto al reato associativo e ai reati fine, negando soltanto di avere agito nell’interesse del sodalizio.
La Corte rileva poi che la difesa sostiene genericamente l’insufficienza del compendio residuo, senza spiegare perché gli esiti captativi costituissero l’unico elemento fondante e senza considerare i plurimi elementi indicati dal tribunale (esiti di perquisizioni e sequestri, servizi di osservazione, immagini di videoregistrazione, verifiche bancarie, escussione delle vittime, dichiarazioni di collaboratori di giustizia). La deduzione contrasta così con il principio per cui è inammissibile per aspecificità il ricorso che eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della prova di resistenza, poiché gli elementi acquisiti illegittimamente divengono irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze restino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Alla dichiarata inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non conseguendo la rimessione in libertà, la Corte dispone la trasmissione di copia della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 61-bis c.p. – Circostanza aggravante del reato transnazionale
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 94 c.p.p. – Termine per l'intervento
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso