Concorso dell’extraneus nel peculato dell’amministratore giudiziario di azienda confiscata (Cass. pen. Sez. VI n. 32939 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’amministratore giudiziario dei beni sequestrati e confiscati, nominato dal tribunale della prevenzione, è pubblico ufficiale ed è investito della gestione, custodia e conservazione del compendio. Al delitto di peculato di cui all’art. 314 cod. pen. può concorrere, ai sensi dell’art. 110 cod. pen., anche l’extraneus, che può essere persino l’esecutore materiale della condotta appropriativa. È tuttavia necessario che il correo privo di qualifica sfrutti la relazione di possesso per ragioni di ufficio o di servizio del pubblico agente con la res; in caso contrario si configurano, al più, il furto o l’appropriazione indebita. La condotta dell’amministratore che abdica ai propri compiti e consegna di fatto la gestione dell’azienda confiscata ai familiari del proposto, consentendo loro di prelevare il denaro della cassa alimentata da vendite in nero, integra il concorso nel peculato.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, ha annullato il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari limitatamente ai capi 4) e 8) di incolpazione, confermando la custodia cautelare in carcere per il reato di peculato di cui al capo 3) e per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo 5).

Il peculato è contestato alla ricorrente, in concorso con terzi e con l’amministratore giudiziario di un’impresa sottoposta a confisca, per essersi appropriata del denaro della cassa aziendale, alimentata dalla vendita in nero di ricambi, al fine di agevolare l’associazione mafiosa. La ricorrente ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del sodalizio, sul concorso dell’amministratore e sull’aggravante, nonché sulla proporzionalità della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualifica soggettiva dell’amministratore giudiziario. Sia che si guardi agli artt. 2-quinquies e ss., legge n. 575 del 1965, sia che si consideri la disciplina del d.lgs. n. 159 del 2011, è indiscutibile la sua qualifica pubblicistica: l’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 lo definisce espressamente pubblico ufficiale. La medesima disciplina si applica, per l’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., anche al sequestro preventivo e alla confisca aventi ad oggetto aziende.

Nel caso concreto, all’amministratore si contesta non una condotta meramente omissiva, ma una condotta attiva di piena collaborazione agli interessi dei familiari del proposto: incontri nei locali dell’impresa, informazione costante sulla gestione, deleghe a denunciare fatti inesistenti. Secondo consolidata giurisprudenza, del resto, neppure la mera omissione preclude la configurabilità del concorso nel reato di pura condotta (Sez. VI n. 28301 del 08.04.2016, Dolce).

Sul concorso dell’extraneus, il Collegio ribadisce che al peculato possono concorrere anche soggetti non qualificati, purché sfruttino la relazione “di possesso per ragioni di ufficio o di servizio” del pubblico agente con la res, come affermato in Sez. VI n. 36566 del 21.06.2024, Fusco. In difetto, si configurano il furto o l’appropriazione indebita. Il Tribunale ha dato conto di tale condizione con motivazione immune da vizi, ancorata alle videoriprese e alle intercettazioni.

Prive di pregio sono le obiezioni sulla mancanza di possesso del denaro, trattandosi di proventi in nero, e sull’assenza dell’amministratore al momento dell’appropriazione: l’attività illecita era continuativa e svolta con il suo sostanziale assenso. Quanto all’art. 314-bis cod. pen., le condotte di distrazione appropriativa restano punibili ai sensi dell’art. 314 cod. pen., per continuità di qualificazione giuridica (Sez. VI n. 4520 del 2024, Felicita).

Infine, il rigetto dei motivi sul sodalizio comporta il riconoscimento dell’aggravante dell’art. 416-bis.1 cod. pen., essendo la condotta finalizzata ad agevolare la famiglia mafiosa. Le esigenze cautelari risultano congruamente motivate. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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