Revoca della liberazione anticipata e unitarietà dell’esecuzione cumulata (Cass. pen. Sez. I n. 33139 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, qualora il condannato commetta un delitto non colposo mentre sono in corso di esecuzione più condanne ricomprese in un provvedimento di cumulo, il provvedimento di revoca di cui all’art. 54, comma 3, ord. pen., se adottato mentre è ancora in corso l’espiazione, deve investire tutti i benefici concessi in relazione all’intero arco temporale di esecuzione delle pene cumulate, in ossequio al principio della unitarietà dell’esecuzione di cui all’art. 76 cod. pen. Il dato normativo, non prevedendo alcun limite temporale, consente la revoca anche dopo l’integrale esecuzione della pena, rilevando solo che il reato sia stato commesso durante l’espiazione e successivamente alla concessione del beneficio. Resta fermo che spetta al tribunale di sorveglianza valutare l’incidenza del nuovo reato sull’opera rieducativa, escludendo la revoca quando il fatto costituisca occasionale manifestazione di devianza.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Milano, in parziale accoglimento della richiesta del pubblico ministero, aveva revocato la liberazione anticipata concessa a un detenuto in relazione a sei periodi semestrali, compresi tra il febbraio 2014 e il febbraio 2019. La revoca si fondava su una condanna definitiva per tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi nel settembre 2020 mentre l’uomo espiiva la pena di un provvedimento di cumulo in regime di affidamento terapeutico.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 54 ord. pen. e degli artt. 3 e 27 Cost. Si sosteneva che la revoca non potesse colpire benefici riferiti a rapporti esecutivi ormai estinti per intervenuta espiazione, e che la ricaduta nel reato dipendesse dalla recrudescenza della tossicomania, non dal fallimento del percorso rieducativo.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima ha rigettato il ricorso, ricostruendo i presupposti della revoca. L’art. 54, comma 3, ord. pen. richiede soltanto il sopraggiungere di una condanna definitiva per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione e dopo la concessione del beneficio, senza alcun limite temporale. Irrilevante è dunque che il giudicato intervenga durante o dopo l’espiazione, come già affermato da Sez. 1, n. 4133 del 13/10/1993, Inserra.
La Corte ha richiamato la classificazione dei requisiti operata da Sez. 1, n. 1070 del 17/11/2005, Grado: il delitto deve essere commesso nel corso dell’esecuzione delle pene concorrenti eventualmente unificate, dopo la concessione del beneficio, con accertamento definitivo anche successivo alla scadenza della pena; decisiva è la data di commissione, non quella del giudicato.
Quando il nuovo reato è commesso e accertato mentre è ancora in corso l’esecuzione di più condanne cumulate, opera il principio di unitarietà dell’esecuzione di cui all’art. 76 cod. pen.: le pene della stessa specie si considerano eseguite contemporaneamente, non essendo previsto alcun ordine di espiazione. Come chiarito dalla citata Grado, il beneficio concesso indistintamente in relazione alle pene cumulate è revocato per l’intero arco temporale di espiazione, non solo per il semestre in cui il delitto fu commesso (Sez. 1, n. 38332 del 05/06/2014, Hamdi).
Diversa è l’ipotesi in cui il reato, commesso durante l’esecuzione di pene cumulate, sia accertato dopo l’integrale espiazione: il tribunale di sorveglianza deve procedere allo scioglimento del cumulo, verificando quale condanna fosse in esecuzione al momento del nuovo delitto, con revoca limitata al beneficio relativo a quella pena (Sez. 1, n. 32412 del 26/01/2016, Caponnetto; Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, Scalogna). Nel caso di specie, però, il nuovo delitto fu commesso e accertato durante l’espiazione delle pene cumulate, ancora in corso al settembre 2020.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che spetta al tribunale di sorveglianza valutare l’incidenza del reato sull’opera rieducativa e il grado di recupero, distinguendo il fallimento rieducativo dall’occasionale devianza (Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Ferrari; Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Balsamo), in linea con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 54 ord. pen. resa da Corte cost. n. 186 del 1995. Il provvedimento impugnato ha ancorato la revoca, con motivazione logica, all’accertato insuccesso del percorso rieducativo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.