Inammissibile il ricorso sulle attenuanti generiche motivato per relationem (Cass. pen. Sez. VII n. 33293 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dal giudice con l’assenza di elementi di segno positivo, non essendo più sufficiente, dopo la riforma dell’art. 62 bis cod. pen. operata dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Il giudizio espresso sul punto costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittorio e idoneo a dare conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti prevalenti. È pertanto inammissibile il ricorso che, lungi dal confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, ne reiteri le censure già proposte in appello e pretenda una rivalutazione delle fonti probatorie.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 16.12.2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Bologna del 24.02.2022, che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, esclusa la recidiva e applicata la riduzione per il rito, alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 700 di multa, oltre spese processuali.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. In particolare censurava il diniego delle attenuanti generiche, assunto come disancorato dai criteri di individualizzazione e proporzionalità della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Il motivo proposto non è consentito in sede di legittimità perché non si confronta con la motivazione del giudice di appello, ma reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado e già vagliate dalla Corte territoriale.
Il ricorrente, inoltre, prefigura una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Sul piano sostanziale la Corte ribadisce che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Richiama sul punto Sez. I n. 39566 del 16.02.2017 e Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022: dopo la riforma dell’art. 62 bis cod. pen. introdotta dal d.l. n. 92/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, ai fini della diminuente non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza.
Il giudice del merito esprime sul punto un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e idonea a dare conto, anche richiamandoli, degli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti. La Corte richiama Sez. V n. 43952 del 13.04.2017 e Sez. II n. 23903 del 15.07.2020, secondo cui il giudice può limitarsi a esaminare l’elemento che ritiene prevalente e sufficiente a determinare o escludere il beneficio, anche solo attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di elementi positivi, valorizzando il trattamento benevolo del giudice di primo grado e il carattere non occasionale dell’attività di spaccio. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo il principio affermato dalla Corte cost. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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