Permesso premio e reati ostativi: valutazione globale e gradualità trattamentale (Cass. pen. Sez. I n. 33398 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permessi premio ai condannati per reati ostativi di prima fascia, il Tribunale di sorveglianza può legittimamente negare il beneficio quando, pur in presenza di una condotta inframuraria positiva e del riconoscimento della collaborazione impossibile, permangano elementi oggettivi da cui desumere la mancata recisione dei legami con l’ambiente criminale di provenienza. Tali elementi vanno letti nella loro rigorosa oggettività storica e non costituiscono presunzioni né espressione di pregiudizio, sicché la loro contiguità con il contesto mafioso rende recessiva la positiva condotta detentiva. È conforme al principio di gradualità trattamentale ritenere ancora prematuri i tempi della concessione, potendo il giudice richiedere un ulteriore periodo di osservazione. Le censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, in espiazione di una pena residua di tre anni di reclusione inflitta per il delitto di assistenza agli associati ex art. 418 cod. pen., aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, proponeva istanza di permesso premio per coltivare i propri affetti familiari. Il Magistrato di sorveglianza rigettava l’istanza con decreto; il reclamo veniva respinto dal Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria con ordinanza del 13/05/2025.
Avverso tale provvedimento il condannato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4-bis e 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del titolo esecutivo: si tratta di reato ostativo di prima fascia, ricadente nel catalogo di cui all’art. 4-bis legge n. 354/1975, per il quale l’accesso ai benefici è subordinato a una valutazione particolarmente rigorosa.
Il Collegio osserva che il provvedimento impugnato presenta una struttura motivazionale lineare e congrua, priva di contraddittorietà logiche o infratestuali. Il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato la notevole gravità del fatto e, pur dando atto del riconoscimento della collaborazione impossibile, ha rilevato come non risultino recisi i contatti del condannato con gli ambienti criminali di provenienza. A riprova di ciò ha assunto rilievo la scelta, compiuta nel 2021, di affidare il ruolo di padrino di battesimo del figlio a uno dei correi, intraneo alla cosca egemone sul territorio.
Tale dato è stato letto nella sua rigorosa oggettività storica, quale fatto idoneo a dimostrare il mancato distacco dall’ambiente malavitoso, senza introdurre tratti congetturali. La valutazione non si è arrestata alla persistente contiguità: il Tribunale ha considerato come la sicura esistenza di collegamenti criminali rendesse recessiva la positività della condotta inframuraria, ponderando il parere del Direttore della casa di reclusione e il documento di sintesi dell’equipe trattamentale, senza ricorrere ad alcuna presunzione.
Quanto alla pretesa violazione dei principi della Corte costituzionale n. 253 del 2019, la Corte rileva come il giudice di merito abbia svolto una considerazione logica della pericolosità e abbia ritenuto ancora prematuri i tempi del beneficio, in ossequio al principio di gradualità trattamentale. Sul punto richiama Sez. I n. 27264 del 14/01/2015, secondo cui, anche in presenza di elementi positivi, il Tribunale può esigere un ulteriore periodo di osservazione, specie se il reato è sintomatico di elevata capacità a delinquere e di verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.
Le censure difensive, osserva infine la Corte, si sviluppano interamente sul piano del fatto e mirano a sovrapporre una diversa interpretazione degli elementi disponibili. Una simile operazione fuoriesce dal perimetro del sindacato di legittimità, non potendo la decisione essere invalidata da prospettazioni alternative che si risolvano in una mirata rilettura del materiale probatorio. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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