Metodo mafioso e controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate (Cass. pen. Sez. II n. 33395 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti. La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Non sono consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso non è necessario che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 03.04.2025, accoglieva parzialmente l’istanza dell’indagato, annullando il provvedimento genetico in relazione a un capo di incolpazione e confermando la custodia cautelare in carcere per altro capo, qualificato come estorsione aggravata dal metodo mafioso. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine alla tecnica redazionale del provvedimento cautelare, alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e delle fonti difensive, alla sussistenza dell’aggravante e all’attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia cautelare. Richiamando un consolidato orientamento, i giudici ribadiscono che il controllo è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato e non si estende né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.
Su questa premessa, il ricorso è inammissibile. L’ordinanza impugnata ha evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato riscontro nelle conversazioni intercettate e nei sopralluoghi, che avevano accertato la posizione di predominio dell’indagato nella ripartizione delle aree di operatività degli operatori economici.
Quanto all’aggravante, il Tribunale ha dato atto dell’offerta di protezione formulata dall’indagato in un contesto territoriale controllato da clan mafiosi. La Corte ribadisce che la ratio dell’art. 416-bis.1 cod. pen. non è solo quella di punire più severamente chi agisce per agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente di contrastare l’atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, ostentando una condotta idonea a esercitare sui soggetti passivi quella coartazione e intimidazione proprie delle organizzazioni della specie.
Sulle esigenze cautelari, la Corte richiama la doppia presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in caso di reato aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. e rileva la mancata contestazione specifica del ricorrente in sede di riesame, atta a superare la presunzione stessa. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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