Misure cautelari: ricorso per cassazione e vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 33519 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Non sono ammissibili censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Quando è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, alla Corte di legittimità spetta solo verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni del decisum e abbia adottato una motivazione congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 22 maggio 2025, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti dell’indagato, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e a diciassette reati di cui all’art. 73 d.P.R. cit.
Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione: il ricorrente avrebbe avuto un ruolo subordinato a un coindagato, di cui seguiva le indicazioni, senza autonoma iniziativa criminale. Il ricorrente ha inoltre rilevato il differente trattamento applicato a un altro coindagato, destinatario degli arresti domiciliari pur in presenza di un ruolo simile.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiamando un consolidato orientamento di legittimità, i giudici ribadiscono i limiti del sindacato in materia cautelare: il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Il Collegio richiama, in proposito, i precedenti Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti e Sez. 6, n. 11194 dell’8/3/2012, Lupo. Ne deriva che, di fronte al vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, alla Corte spetta solo verificare la congruità e la logicità dell’apparato giustificativo, senza sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Applicando tali coordinate, la Corte ritiene il provvedimento impugnato immune da vizi sindacabili. Il Tribunale ha richiamato la doppia presunzione in materia cautelare, ritenendola non superata in ragione della gravità delle condotte, dell’inserimento pieno dell’indagato nelle dinamiche del sodalizio criminoso e della molteplicità dei reati in materia di stupefacenti. Ha inoltre disatteso le censure sul decorso del tempo dai fatti e sulla possibilità di collocare l’indagato in un luogo distante dal territorio di radicamento dell’associazione, rilevando che gli elementi raccolti e la gravità delle condotte rendevano attuali e concrete le esigenze cautelari.
Quanto al dedotto trattamento differenziato rispetto a un coindagato, il Tribunale ha evidenziato che l’indagato aveva realizzato diciassette condotte di narcotraffico a fronte delle tre attribuite all’altro, circostanza idonea a spiegare il diverso esito cautelare. Il ricorrente, conclude la Corte, non si è confrontato con tale apparato, limitandosi a ribadire quanto già dedotto dinanzi al Tribunale ovvero a contestare in maniera assertiva il ragionamento del Giudice del riesame, senza evidenziare profili di effettiva illogicità. Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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