Contributo eziologicamente rilevante per concorso morale in resistenza (Cass. pen. Sez. VI n. 10510 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen. la condotta di chi rafforzi l’altrui azione offensiva, oppure ne aggravi gli effetti. La semplice presenza a bordo di un’autovettura condotta da altro soggetto che si dia alla fuga per sottrarsi alle forze di polizia non è di per sé sufficiente a configurare la responsabilità concorsuale, se tale adesione non si sia tradotta in un contributo eziologicamente rilevante. La ratio della disciplina del concorso di persone non consente di estendere l’area della punibilità oltre il confine imposto dalla tassatività della fattispecie incriminatrice, ancorando la responsabilità alla mera condivisione della volontà di fuggire.
Il Fatto
Con ordinanza del 17/10/2025, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, applicava nei confronti di un indagato la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Roma, con permanenza nella abitazione in orario notturno, in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Secondo la provvisoria incolpazione, l’indagato, in concorso con soggetti non identificati, si sarebbe dato alla fuga a bordo di un’autovettura di provenienza furtiva, dopo che i Carabinieri avevano intimato l’alt. Nel corso della fuga il veicolo aveva impattato contro quello dei militari, e l’indagato, dopo essersi allontanato a piedi, era stato nuovamente rintracciato qualche ora dopo da uno degli operanti.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso con cui si denunciava l’erronea applicazione della disciplina del concorso di persone nel reato. Il Tribunale aveva teorizzato che il passeggero di un’autovettura in fuga, accettando di condividere ogni possibilità di fuga, dimostra di aderire all’intento di sfuggire alla cattura e, pertanto, risponde a titolo di concorso nella resistenza a pubblico ufficiale. La Corte ha ritenuto tale assunto non condivisibile.
Il Collegio ha ribadito che, in tema di concorso morale, il contributo del concorrente acquista rilevanza causale solo quando rafforzi e renda definitivo un proposito criminoso già esistente, ma non ancora consolidato, aumentando la possibilità di commissione del reato. La giurisprudenza richiede, quale condizione per la configurabilità del concorso, un apporto causale rafforzativo o un’aggravante degli effetti dell’azione offensiva, come nel caso di chi pronunci espressioni intimidatorie all’indirizzo dei pubblici ufficiali.
Nelle argomentazioni del Tribunale non è stato individuato alcun elemento che potesse integrare tale apporto causale. La fuga a piedi dell’indagato, intervenuta dopo l’impatto e a reato ormai consumato, non può essere qualificata come istigazione o rafforzamento dell’intento criminoso del conducente. A maggior ragione, nessuna valenza concorsuale può essere attribuita alla fuga avvenuta a distanza di alcune ore, priva di connotazioni pericolose e realizzata per sottrarsi alla prevedibile cattura.
La Corte ha inoltre valorizzato, come elemento sintomatico dell’assenza di un contegno attivo dell’indagato, la ritenuta estraneità dello stesso rispetto alla ricettazione dell’autovettura, alla causazione delle lesioni personali e al possesso di arnesi atti allo scasso. La erronea applicazione delle norme in tema di responsabilità concorsuale ha determinato l’assenza non rimediabile di elementi di gravità indiziaria, con conseguente annullamento del provvedimento cautelare, assorbito il secondo motivo di ricorso.
Nota della Redazione
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