Abuso edilizio con SCIA e sanatoria annullata dal TAR: ricorsi inammissibili (Cass. pen. Sez. III n. 33790 del 15.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire sulla base di una SCIA integra di per sé la violazione urbanistica sanzionata penalmente dall’art. 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, essendo la SCIA titolo non idoneo a legittimare l’opera. L’elemento soggettivo del reato è integrato dalla esecuzione cosciente dell’opera in violazione delle norme edilizie, non richiedendosi alcun intento fraudolento né la specifica consapevolezza dell’illiceità. Il permesso in sanatoria annullato dal giudice amministrativo non produce alcun effetto estintivo del reato, e le ragioni dell’annullamento non possono essere contestate davanti al giudice penale, dovendo le relative censure essere proposte nelle forme proprie del giudizio amministrativo. Il patto tra privati non deroga alle distanze minime tra pareti finestrate fissate dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, che hanno carattere imperativo.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 21 maggio 2024, aveva confermato, con parziale riforma limitata alla concessione del beneficio della non menzione, la decisione del Tribunale di Avezzano del 29 ottobre 2021. Gli imputati erano stati condannati, ciascuno, alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale, ordine di demolizione delle opere abusive e risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Il reato contestato è quello di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001: la realizzazione, in concorso, di una soletta in calcestruzzo e di un sovrastante box in metallo, in assenza del prescritto permesso di costruire e in violazione delle previsioni del piano regolatore comunale, quanto alle distanze minime tra fabbricati e alla destinazione urbanistica della zona. Il titolo originariamente presentato era una SCIA, proposta in luogo del permesso di costruire. Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione III dichiara i ricorsi inammissibili. Il punto di partenza è la constatazione che ci si trova dinanzi a un caso di doppia conforme, con conseguente possibilità di leggere congiuntamente le motivazioni dei due provvedimenti di merito, richiamando Sez. 2 n. 37295 del 12.06.2019. Le doglianze difensive si riducono a una mera contestazione delle risultanze emerse, priva della prospettazione di elementi puntuali e di immediata valenza esplicativa.

Quanto al primo motivo, relativo alla pretesa inesistenza di pareti finestrate e alla decadenza del permesso del confinante, la Corte rileva che si tratta di circostanze che non scalfiscono la correttezza della decisione. È pacifico che l’opera sia stata realizzata sulla base di una SCIA, pur trattandosi di intervento soggetto a permesso di costruire, e tale circostanza integra di per sé la violazione urbanistica. La natura abusiva dell’opera è acclarata sin dal momento della sua esecuzione e non può essere esclusa da valutazioni successive. Il successivo permesso in sanatoria è stato annullato dal TAR, e tale annullamento esclude in radice qualsiasi efficacia estintiva del reato. Le ragioni dell’annullamento non rilevano in sede penale, poiché le censure avverso la sentenza amministrativa avrebbero dovuto essere proposte nelle forme proprie di quel giudizio.

Sul secondo motivo, trattato congiuntamente per i ricorrenti, la Corte ritiene la doglianza manifestamente infondata. L’elemento soggettivo è pienamente integrato dalla condotta degli imputati, che hanno realizzato l’intervento in assenza del necessario permesso, ricorrendo a una SCIA non idonea a legittimarlo. La piena consapevolezza dell’illegittimità originaria è data dalla richiesta di sanatoria, poi annullata. In materia urbanistica il dolo o la colpa sono integrati dall’esecuzione cosciente dell’opera in violazione delle norme edilizie, senza che occorra un intento fraudolento, richiamando Sez. 3 n. 16802 del 08.04.2015.

La questione sulla natura reale o obbligatoria dell’accordo tra privati non incide sulla fattispecie, che riguarda la violazione delle distanze minime tra pareti finestrate, prescritte dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 e dall’art. 3 delle NTA comunali. La norma locale consente deroghe solo in caso di costruzione in aderenza a edificio esistente, requisito non soddisfatto. Il patto tra privati non può quindi derogare a distanze minime di carattere imperativo.

La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile, poiché la difesa non indica quali elementi concreti siano stati ignorati. L’incensuratezza non comporta automaticamente il riconoscimento, richiamando Sez. 4 n. 32872 dell’08.06.2022. La condanna alle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende segue all’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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