Correzione materiale ex art 130 cpp e inammissibilità istanza su statuizione omessa (Cass. pen. Sez. VI n. 33848 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La correzione materiale disciplinata dall’art. 130 cod. proc. pen. è ammessa solo per errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto. Non è pertanto configurabile una omissione correggibile quando l’istanza miri a inserire nel dispositivo una statuizione decisoria che il giudice di legittimità non ha adottato, poiché in tal caso la modifica inciderebbe sul contenuto sostanziale della decisione. La precisazione della data di commissione del reato nel corso del processo integra una mera correzione dell’errore materiale del capo di imputazione, salvo che le nuove circostanze di tempo e di luogo diano luogo a un fatto nuovo ed autonomo. L’eventuale modifica del fatto accertata in sede di merito deve essere fatta valere nel giudizio di merito e non può essere rimessa al giudice di legittimità.
Il Fatto
Il difensore del condannato ha proposto istanza di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen. avverso la sentenza con cui la Corte di cassazione, in precedenza, aveva annullato senza rinvio la decisione di appello limitatamente a un capo di imputazione perché estinto per prescrizione, disponendo l’annullamento con rinvio quanto alla pena e alla confisca e rigettando nel resto il ricorso.
Secondo l’istante, la Corte avrebbe collocato d’ufficio la consumazione di altro reato in una data diversa da quella contestata, escludendo così che il fatto fosse stato commesso nel giorno indicato nel capo di imputazione. Da qui la richiesta di emendare la sentenza mediante una assoluzione perché il fatto non sussiste, da inserire nel dispositivo, prospettata come correzione di un errore materiale omissivo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla lettera dell’art. 130 cod. proc. pen., che consente di emendare solo «errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto». Il perimetro dell’istituto è quindi rigorosamente circoscritto: la correzione non può diventare lo strumento con cui riscrivere il contenuto decisorio del provvedimento.
Su questo fondamento il Collegio rileva che nessuna statuizione è stata omessa nella sentenza di legittimità. La prospettazione difensiva — correggere la decisione per addivenire a una assoluzione per insussistenza del fatto — è priva di fondamento giuridico, perché l’eliminazione dell’errore comporterebbe una modificazione essenziale dell’atto, esattamente ciò che la norma esclude.
La Corte richiama poi il principio secondo cui la precisazione, nel corso del processo, della data di commissione del reato integra soltanto una mera correzione dell’errore materiale contenuto nel capo di imputazione, senza un significativo cambiamento dei tratti essenziali della contestazione tale da incidere sull’individuazione del fatto da parte dell’imputato e sull’esercizio del diritto di difesa, con l’onere per il difensore di allegare specificamente il concreto pregiudizio (Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019, Cordaro). La contestazione di un fatto nuovo ed autonomo ricorre soltanto quando, per il variare delle circostanze di tempo e di luogo, possa prospettarsi il concorso di due imputazioni distinte (Sez. 3, n. 972 del 06/12/1994, Docinno).
Nel caso esaminato, la Corte osserva che il momento consumativo era stato accertato dai giudici di merito, e non introdotto in sede di legittimità. La sentenza impugnata con l’istanza aveva semplicemente recepito tale accertamento. Ne deriva che alcuna modifica del fatto è stata operata dalla Suprema Corte: l’eventuale questione doveva essere fatta valere nel giudizio di merito (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera).
L’istanza è quindi dichiarata inammissibile, con la conseguenza che il provvedimento di legittimità resta integralmente fermo nel suo contenuto decisorio.
Nota della Redazione
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