Inammissibile il ricorso del detenuto sulle modalità di esercizio dei diritti (Cass. pen. Sez. I n. 34007 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza, proposto dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen. È inoltre inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico relativo a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma soltanto sulle modalità di esercizio degli stessi, rimesse alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina. In tali casi non è dovuta la fissazione dell’udienza camerale.

Il Fatto

Il detenuto aveva presentato reclamo ai sensi dell’art. 35 bis Ord. pen. per ottenere la possibilità di fruire della sala pittura e del materiale utile per dipingere oltre i limiti fissati dalla direzione del carcere. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta, escludendo la violazione di diritti soggettivi e qualificando la questione come regolamentazione dell’attività trattamentale rientrante nella discrezionalità dell’Amministrazione.

Avverso tale provvedimento il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, qualificato come tale dal Tribunale di sorveglianza, dolendosi sia di ragioni procedurali, legate alla mancata fissazione dell’udienza camerale, sia di ragioni di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una duplice ragione. Anzitutto, il ricorso è stato proposto personalmente dal condannato, mentre sia il provvedimento sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. Quest’ultima impone che il ricorso dell’imputato, e quindi anche del condannato, sia sottoscritto a pena di inammissibilità da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, come previsto dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

In secondo luogo, la Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso proposto avverso un’ordinanza del magistrato di sorveglianza emessa a seguito di un reclamo generico, in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio degli stessi. Tali modalità restano affidate alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, secondo il precedente Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Rv. 282010 – 01.

Nel caso esaminato, il reclamo, avendo ad oggetto la richiesta di utilizzare la sala pittura e il relativo materiale oltre i limiti fissati dall’Amministrazione, deve essere qualificato come reclamo generico ai sensi dell’art. 35 Ord. pen. Non vertendosi in materia di diritti soggettivi del detenuto, non è nemmeno necessaria la fissazione dell’apposita udienza in camera di consiglio, con conseguente infondatezza della doglianza procedurale.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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