Terzo interessato al sequestro preventivo: legittimazione solo sulla titolarità del bene (Cass. pen. Sez. II n. 34332 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di ablazione non è legittimato a dolersi dell’oggettiva confiscabilità dello stesso per difetto del fumus commissi delicti, né del periculum in mora, né del principio di proporzionalità della misura. La sua legittimazione resta confinata alla prova dell’effettiva titolarità o disponibilità del bene e all’assenza di collegamenti concorsuali con l’indagato. Il profilo della titolarità afferisce alla legittimazione ad agire e precede logicamente ogni ulteriore questione, perché una eventuale caducazione della misura gioverebbe al titolare effettivo, non al terzo che non abbia provato il proprio diritto. La contestazione dei presupposti applicativi della cautela attiene alla sfera soggettiva dell’indagato ed è a quest’ultimo riservata.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento instaurato presso la Procura della Repubblica di Livorno, ufficiali di polizia giudiziaria dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza eseguivano in via d’urgenza, in data 22/03/2025, il sequestro preventivo di somme di denaro. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari convalidava il sequestro con decreto del 29/03/2025 e disponeva contestualmente il vincolo nei confronti degli indagati, ritenendo sussistente il reato di riciclaggio.
Tra le somme oggetto di ablazione rientravano euro 11.150,00 rinvenuti in contanti in una camera dell’abitazione. Il ricorrente, qualificatosi come terzo interessato ed estraneo al reato, proponeva istanza di riesame avverso il decreto, che il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del riesame, rigettava con ordinanza del 22/04/2025. Avverso tale ordinanza il terzo ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione della legittimazione del terzo. Il Collegio osserva che il ricorrente, in quanto terzo interessato ed estraneo al reato, non ha titolo per contestare il presupposto applicativo della cautela reale. In sede di merito e di legittimità egli può soltanto provare la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene di cui chiede la restituzione e l’assenza di un collegamento concorsuale nei reati ascritti all’indagato.
La sentenza richiama l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio dichiara di condividere e ribadire, secondo cui il terzo non è legittimato a dolersi del fumus commissi delicti, del periculum in mora e del principio di proporzionalità della misura. Il profilo della titolarità del bene afferisce alla legittimazione ad agire e precede ogni ulteriore aspetto. Si argomenta che, in mancanza di prova della titolarità, l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe la restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare, con alcun risultato utile per il terzo. Ammettere la contestazione dei presupposti lederebbe il principio per cui la legittimazione si individua in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio.
Il Collegio prende atto del diverso indirizzo espresso in una pronuncia del 2024, che riconosce al terzo intestatario del bene la legittimazione a contestare l’oggettiva confiscabilità per difetto del fumus e del periculum, ma sceglie di ribadire l’indirizzo prevalente. Tale opzione è ritenuta coerente con il fatto che la contestazione del fumus attiene alla sfera dell’indagato, unico soggetto con concreto interesse a farla valere.
La conclusione è confortata da fonti internazionali e dal diritto unionale: la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e quella contro la corruzione richiamano la tutela dei terzi in buona fede; la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio riconosce ai terzi la possibilità di rivendicare i propri diritti con documenti comprovanti la titolarità. La Direttiva 2024/1260/UE prevede, nell’ambito delle statuizioni di confisca, il diritto dei reali proprietari dei beni a rivendicarne la proprietà.
Su queste basi i motivi primo, secondo, terzo, quinto e sesto sono dichiarati non scrutinabili. Il quarto motivo, unico deducibile in quanto attinente alla titolarità, è giudicato generico: la difesa ha sostenuto apoditticamente la riconducibilità della somma alla propria sfera patrimoniale, senza allegare elementi e senza confrontarsi con le argomentazioni del Tribunale, che ha escluso tale prospettazione richiamando le risultanze investigative. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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