Inammissibile la riqualificazione del fatto introdotta per la prima volta in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 34410 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riqualificazione giuridica del fatto contestato costituisce un punto della decisione che può essere introdotto anche per la prima volta nel giudizio di legittimità. Tale tardiva deduzione, pur in sé ammissibile, incontra però i limiti di cognizione della Corte suprema, che non consentono alcun accesso al contenuto probatorio degli atti né alla sua valutazione di merito. Quando il tema della riqualificazione è proposto come motivo nuovo, il fatto storico con cui è possibile il confronto è necessariamente quello ricostruito dai giudici del merito, insuscettibile di letture alternative. Il vizio di motivazione riferito a elementi fattuali richiamabili ma non richiamati nell’atto di appello è, per costante giurisprudenza, inammissibile se dedotto per la prima volta in Cassazione.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che ha confermato la decisione del Tribunale partenopeo – Sezione Distaccata di Ischia. Quest’ultima lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto previsto dagli artt. 455 e 453 cod. pen.
Con due motivi il ricorrente lamenta, da un lato, la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 455, 453 e 457 cod. pen. e, dall’altro, l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 457 cod. pen., sostenendo la necessità di riqualificare la condotta nella diversa ipotesi della spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, che invoca la violazione di legge ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., e lo dichiara inammissibile per manifesta infondatezza. Nessuna violazione delle norme processuali citate è ravvisabile nel provvedimento impugnato: la doglianza è inedita, poiché nei motivi di appello non era stata avanzata alcuna richiesta di riqualificazione della condotta nell’ipotesi dell’art. 457 cod. pen.
Il presupposto della censura è la buona fede del ricorrente. La Corte d’Appello, con motivazione congrua e priva di vizio di manifesta illogicità, ha tuttavia escluso che la spendita sia avvenuta in buona fede, evidenziando come l’imputato abbia invece approfittato della buona fede della persona offesa. La qualificazione giuridica nell’ipotesi dell’art. 455 cod. pen. risulta pertanto correttamente argomentata.
Anche il secondo motivo, che deduce violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 455, 453 e 457 cod. pen., è dichiarato inammissibile perché inerente a violazioni deducibili e non dedotte in precedenza. La Corte richiama il principio per cui, se è vero che la lettura giuridica adeguata del fatto contestato può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, tale tardiva deduzione soffre dei limiti di cognizione della Corte suprema. Quando il tema della riqualificazione è introdotto come motivo nuovo, il confronto deve avvenire sul fatto storico ricostruito dai giudici del merito, insuscettibile di letture alternative (Sez. 6, n. 6578 del 25/01/2013; Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017).
Nel caso concreto la richiesta di riqualificazione implica accertamenti in fatto — verificare se l’imputato avesse consapevolezza della falsità della banconota al momento della ricezione (art. 455 cod. pen.) o dopo la ricezione (art. 457 cod. pen.) — non consentiti in sede di legittimità. La Corte richiama inoltre il principio per cui la consapevolezza della falsità del denaro al momento della ricezione può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute e dal difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell’imputato, sulla provenienza del denaro o su un diverso e lecito fine della detenzione (Sez. 5, n. 40994 del 19/05/2014). Nel caso in esame alcuna spiegazione risulta fornita dall’imputato.
I motivi sono, comunque, inediti. La Corte ribadisce che non è consentita la proposizione per la prima volta in sede di legittimità di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento a elementi fattuali richiamabili ma non richiamati nell’atto di appello, poiché in tal modo il giudice di legittimità sarebbe indebitamente chiamato a valutazioni di natura fattuale devolute al giudice d’appello (Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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