Patteggiamento ricorso ammissibile solo per motivi tipizzati dall’art 448 cod proc pen (Cass. pen. Sez. VII n. 34411 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, esclusivamente per i motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura che investe la finalità dell’uso dell’arma, e non la qualificazione giuridica del fatto, esula dal perimetro dei motivi consentiti. Il reato di pericolo presunto non contrasta con il principio di offensività in astratto, ove la valutazione legislativa di pericolosità risponda all’id quod plerumque accidit. La sentenza che recepisce l’accordo è sufficientemente motivata con la succinta descrizione del fatto desumibile dal capo d’imputazione, l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. e la verifica di congruità della pena patteggiata.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, pronunciando ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena concordata per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 635, 624-bis, 625, nn. 2) e 3) cod. pen. e all’art. 4 legge n. 110 del 1975.

Con un primo motivo contesta la qualificazione giuridica del porto d’arma, sostenendo che il coltello sarebbe stato usato solo per danneggiare una zanzariera in occasione del furto, e dunque con finalità diversa dall’offesa alla persona. Con un secondo motivo lamenta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata. La questione approda in Cassazione per verificare se tali doglianze siano proponibili avverso una sentenza di patteggiamento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla norma che delimita l’accesso al giudizio di legittimità avverso la sentenza applicativa della pena su richiesta. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ammette il ricorso per soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Entrambi i motivi sono estranei a tale perimetro. Il primo, pur formulato come censura di qualificazione giuridica, investe in realtà la finalità del porto dell’arma, profilo che attiene all’accertamento del fatto e non alla sua qualificazione. Il secondo si risolve in una contestazione della motivazione, non deducibile nel giudizio di legittimità sulla sentenza di patteggiamento.

La Corte richiama quindi la Corte costituzionale n. 193 del 2023, secondo cui il principio di offensività in astratto non impone il modello del reato di danno. Rientra nella discrezionalità del legislatore scegliere forme di tutela anticipata e individuare la soglia di pericolosità alla quale collegare la risposta punitiva, non essendo precluso il modello del reato di pericolo presunto. Il giudice delle leggi verifica se la fattispecie esprima un reale contenuto offensivo, esigendo che la valutazione legislativa di pericolosità non sia irrazionale o arbitraria. Al giudice ordinario resta affidato il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa, evitando che l’area dell’incriminazione si estenda a condotte prive di apprezzabile potenzialità lesiva.

Tali principi rendono manifestamente infondata la doglianza. La finalità dell’uso del coltello come strumento di violenza sulle cose non esclude l’utilizzo dello stesso avverso la persona. La Corte osserva inoltre che, già prima dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la giurisprudenza aveva affermato che, in caso di patteggiamento, l’accordo esonera l’accusa dall’onere della prova e la sentenza è sufficientemente motivata con la succinta descrizione del fatto, desumibile dal capo d’imputazione, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. e con la verifica della congruità della pena (Sez. IV n. 34494 del 13.07.2006).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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