Riparazione per ingiusta detenzione: colpa grave da condotta extraprocessuale ostativa (Cass. pen. Sez. III n. 34493 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, preclude l’indennizzo la condotta dolosa o gravemente colposa che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, sia idonea a creare una situazione di allarme sociale e a determinare un doveroso intervento dell’autorità giudiziaria. Il giudice della riparazione deve verificare se l’accertamento dell’insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura sia avvenuto sulla base degli stessi elementi noti al giudice della cautela o di materiale diverso, poiché solo nel secondo caso assume rilievo la problematica della condotta sinergica. In caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è investito di pieni poteri di cognizione e può rivalutare autonomamente il compendio probatorio, non essendo vincolato ai soli punti indicati nella sentenza rescindente.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto istanza di riparazione per la detenzione subìta in carcere e agli arresti domiciliari nel 2016, nell’ambito di un procedimento per associazione a delinquere finalizzata alle ricettazioni e al riciclaggio di pezzi di autoricambi. Era stato poi assolto nel 2020 dal Tribunale, con formula piena per il reato associativo e per non aver commesso il fatto quanto ai reati fine.

La Corte di appello, decidendo in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Sez. IV n. 37221 del 2024, aveva rigettato la richiesta sul presupposto di una colpa grave desunta da un comportamento tenuto in occasione di un controllo di polizia. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo la violazione del dictum rescindente, la manifesta illogicità della motivazione e un vizio sulla regolazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando i primi due motivi come fattuali e rivalutativi. Il nodo centrale riguardava i limiti del giudizio di rinvio dopo un annullamento per vizio di motivazione.

I giudici di legittimità hanno ribadito che il giudice di rinvio, in tale ipotesi, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti di un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con autonomia di giudizio, senza essere vincolato ai soli punti indicati nella sentenza rescindente. Può quindi accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio e giungere a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, secondo il principio già espresso da Sez. V n. 38139 del 2024.

Nel merito della colpa ostativa, la Corte ha osservato che la Corte di appello non aveva ripetuto l’argomento della frequentazione ambigua già censurato, ma aveva fondato il rigetto su altri fatti, valorizzando la presenza del ricorrente al controllo di polizia e il gesto di segnalare agli occupanti di un’autovettura di allontanarsi per sottrarsi al controllo, nonché l’accoglienza della stessa vettura nella propria autorimessa pochi giorni dopo l’arresto di un terzo.

Tali circostanze, desunte dall’ordinanza del G.i.p. e non utilizzate dal tribunale ai fini assolutori, hanno integrato la colpa grave, avendo ingenerato la falsa apparenza della ricorrenza dei reati contestati. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 43 del 1995 e quello delle Sezioni Unite n. 32383 del 2010, secondo cui rileva la verifica sul materiale probatorio a disposizione del giudice della cautela. Il controllo di legittimità sulla motivazione si arresta alla manifesta illogicità, nella specie non ravvisabile.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese secondo soccombenza, poiché la costituzione dell’amministrazione con eccezioni dirette a paralizzare la pretesa connota il contraddittorio in senso contenzioso, con condanna del ricorrente anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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