Bancarotta fraudolenta documentale e operazioni dolose perimetro elementi materiali (Cass. pen. Sez. 5 n. 6552 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, l’interesse tutelato non è circoscritto a una mera informazione sulle vicende patrimoniali dell’impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile. Il delitto sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza. Per la configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non è richiesto il dolo specifico diretto a cagionare il fallimento, ma è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile anche ai fatti di bancarotta impropria, in virtù del rinvio operato dall’art. 223, secondo comma, legge fall. alle pene previste dall’art. 216 legge fall.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell’imputato, chiamato a rispondere di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta da operazioni dolose in relazione al fallimento di una società per azioni. La contabilità sociale risultava tenuta in modo da non consentire la ricostruzione della situazione economica e del movimento degli affari, essendo caratterizzata dall’inserimento di dati non veritieri. L’imputato aveva inoltre distratto le somme derivanti da due finanziamenti bancari per complessivi 8 milioni di euro, destinate ad altre società, nonché un’ulteriore somma prelevata allo sportello.
Il fallimento era dipeso principalmente dalla revoca dei finanziamenti e dall’incapacità della società di adempiere alle proprie obbligazioni. La Corte territoriale aveva infine riconosciuto la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Avverso la sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi infondati o generici. Quanto al primo motivo, relativo alla bancarotta documentale, la Corte ha precisato che l’impossibilità di ricostruire il patrimonio non era stata affermata solo dalla Guardia di Finanza, ma era una conclusione condivisa dalle curatrici fallimentari e dall’Autorità giudiziaria, alla luce delle gravi falsificazioni accertate. La Corte ha ribadito che il delitto sussiste anche quando la ricostruzione sarebbe possibile solo con l’impiego di una particolare diligenza, citando i propri precedenti (Sez. 5, n. 1925 del 2019, Cortinovis; Sez. 5, n. 45174 del 2015, Faragona).
In relazione al secondo motivo, concernente le condotte distrattive, la Suprema Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato l’assenza di evidenza dei rapporti giuridici sottostanti ai pagamenti effettuati in favore delle società beneficiarie, oltre alla mancata dimostrazione della reale destinazione della somma prelevata allo sportello.
Il terzo motivo, relativo alla bancarotta da operazioni dolose, è stato dichiarato privo di specificità, in quanto la parziale citazione di un documento nel ricorso non può soddisfare l’onere di allegazione richiesto per il vizio di travisamento della prova. In ogni caso, la revoca dei finanziamenti era stata indicata come una delle concause del dissesto, unitamente all’incapacità di onorare le obbligazioni verso erario, fornitori e dipendenti. La Corte ha precisato che per tale reato è richiesto il dolo generico, non quello specifico.
Il quarto motivo, infine, è stato ritenuto manifestamente infondato. La circostanza aggravante del danno di rilevante gravità è applicabile anche alla bancarotta impropria, per il rinvio operato dall’art. 223, comma 2, legge fall. alle pene dell’art. 216 legge fall. Nel caso di specie, i giudici di merito non avevano valorizzato esclusivamente l’entità del passivo, ma anche l’entità delle somme distratte e il danno subito dai creditori.
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Nota della Redazione
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