Revoca dell’ordine di demolizione e onere di allegazione nel processo esecutivo (Cass. pen. Sez. III n. 34489 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione della demolizione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre riesaminabile in sede esecutiva. La revoca è consentita solo in presenza di atti della pubblica amministrazione, o dell’autorità giudiziaria amministrativa, assolutamente incompatibili con la demolizione, ovvero quando ne sia ragionevolmente prevedibile l’emanazione in breve tempo sulla base di risultanze concrete. In fase esecutiva non sussiste a carico del condannato un onere probatorio, ma solo un onere di allegazione: prospettati i fatti, spetta al giudice provvedere d’ufficio agli accertamenti, anche mediante perizia, per verificare l’eseguibilità integrale dell’ordine senza pregiudizio delle opere assentite o della stabilità dei fabbricati limitrofi.

Il Fatto

Il pubblico ministero ha promosso il procedimento esecutivo chiedendo la revoca parziale dell’ordine di demolizione di un immobile oggetto di condanna irrevocabile, o in subordine una perizia volta ad accertare la possibilità di demolire integralmente le opere abusive senza danno alle parti legittime. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza, ritenendo che la ricorrente non si fosse adoperata né avesse proceduto alla regolarizzazione delle opere.

La difesa della ricorrente ha impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo la contraddittorietà della motivazione e la violazione dell’art. 220 cod. proc. pen., che rimette la perizia alla valutazione del giudice e non all’impulso di parte.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui l’ordine di demolizione è riesaminabile in sede esecutiva, ma la revoca presuppone atti amministrativi assolutamente incompatibili con la demolizione, o la ragionevole prevedibilità della loro emanazione a breve. Corollario ne è che la prevedibile emanazione di atti compatibili ne legittima invece l’esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione, dinanzi a un provvedimento che si assume incompatibile, deve verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo dei presupposti e dei requisiti formali e sostanziali. Quando le opere abusive sono interconnesse con quelle assentite, la demolizione riguarda solo le prime, sempre che siano univocamente identificabili; diversamente si impone la demolizione integrale.

La Corte richiama poi i principi delle Sezioni Unite n. 15 del 1996, secondo cui l’organo promotore dell’esecuzione è il pubblico ministero, che investe il giudice dell’esecuzione per la fissazione delle modalità esecutive, e la giurisprudenza sulla insussistenza di un onere probatorio a carico di chi invochi la revoca, essendovi solo un onere di allegazione.

Tale principio si desume dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., che impone al giudice l’obbligo di provvedere d’ufficio all’acquisizione di documenti e informazioni o all’assunzione di prove, ed è applicabile anche ai reati edilizi.

Nel caso concreto l’onere di allegazione risulta adempiuto, poiché il procedimento è stato promosso dal pubblico ministero che ha dato atto degli accertamenti svolti presso l’autorità amministrativa, dai quali emergeva l’incertezza sulla possibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio. Il giudice dell’esecuzione, pur dando atto di tale incertezza, non ha affrontato le questioni connesse all’eseguibilità e alle modalità di esecuzione. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica, per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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