Associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e affectio societatis nella fornitura stabile (Cass. pen. Sez. VI n. 34497 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è configurabile non solo quando i sodali agiscono in via parallela per uno scopo comune, ma anche nel rapporto continuativo di fornitura di stupefacenti in cui le parti perseguano propri interessi di profitto. La diversità di scopo personale e la fisiologica contrapposizione di interessi tra fornitore e acquirenti non ostano alla configurabilità e alla persistenza del vincolo associativo. È necessario accertare la durata dell’accordo criminoso, le modalità dell’approvvigionamento continuativo, il contenuto economico delle transazioni e la rilevanza obiettiva del contraente per il sodalizio. Non si richiede che il rapporto di fornitura sia connotato da esclusività. Sul piano psicologico è sufficiente la consapevolezza di agire in un’organizzazione in cui l’attività dei singoli si integra strumentalmente per la finalità perseguita.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal giudice per le indagini preliminari a un indagato al quale erano contestati, tra gli altri, il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e plurimi episodi di cessione di stupefacenti, rapina aggravata e porto di armi.

Secondo l’accusa, il sodalizio faceva capo a un promotore e riforniva stabilmente le piazze di spaccio di un quartiere romano. Il ricorrente, indicato come partecipe con ruolo apicale, impugnava l’ordinanza deducendo l’assenza di affectio societatis, la non esclusività del rapporto di fornitura, la contrapposizione di interessi tra fornitore e acquirenti e l’insussistenza dei pericula libertatis.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’impianto accusatorio fondato su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni e messaggistica su piattaforme criptate. Il Tribunale del riesame aveva individuato l’organigramma del sodalizio e le modalità operative: il capo, con il costante supporto del ricorrente, riforniva le piazze di spaccio garantendo la pax delinquenziale e la risoluzione delle controversie di gestione.

Su queste basi la Corte ritiene infondate le censure difensive. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità richiamata, il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico, a condizione che i fatti esprimano un progetto indeterminato volto al lucro comune e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell’economia del fenomeno. La non esclusività della fornitura e la vendita a prezzi maggiorati non intaccano la gravità indiziaria.

Il Tribunale del riesame ha correttamente valorizzato la stabilità, la ciclicità e la durata del rapporto, la natura e il peso delle transazioni, il rapporto di affidamento verso il capo e l’interesse comune alla proficuità degli affari. La motivazione è giudicata incensurabile per rigore logico e corretta applicazione dei principi.

Quanto alla posizione del ricorrente, il motivo è dichiarato inammissibile per aspecificità e perché volto a una diversa valutazione del materiale indiziario. La Corte ricorda che il ruolo di promotore spetta non solo all’iniziatore dell’associazione, ma anche a chi, rispetto a un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla gestione o assuma funzioni decisionali. Lo stato di detenzione non recide di per sé il vincolo, avendo la giurisprudenza escluso ogni automatismo.

Anche il motivo sull’attualità dei pericula libertatis è inammissibile. La prognosi di pericolosità va valutata complessivamente, estendendosi alla possibilità di commissione di reati espressivi della medesima professionalità. Il decorso del tempo e la rescissione del vincolo non superano da soli la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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