Inammissibile il ricorso che deduce omessa assoluzione ex art. 129 cod. proc. (Cass. pen. Sez. VII n. 34567 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, in quanto costituisce un “non motivo”, il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., senza indicare le circostanze di fatto e le ragioni di diritto che l’avrebbero imposta. Il motivo di impugnazione deve contenere gli elementi essenziali richiesti dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e non può risolversi nella mera doglianza sulla omessa assoluzione. Analoga esigenza di specificità vale, in forza dei medesimi principi, per l’atto di appello. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria.

Il Fatto

La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 06/05/2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale locale del 9 maggio 2024, con la quale l’imputata era stata condannata alla pena di due mesi di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di tentato furto aggravato.

Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo la violazione di legge per la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il motivo prospettato non è deducibile in sede di legittimità. Le deduzioni sono risultate del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta.

In particolare, il ricorrente non ha indicato le ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La censura non deduce l’assenza di motivazione, né vizi motivazionali, né violazioni di legge riconducibili all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma si sostanzia nella mera deduzione di una omessa pronuncia assolutoria.

La Corte ha evidenziato che il vizio è stato prospettato senza alcuna specificazione delle circostanze che avrebbero deposto per l’assoluzione, e con riferimento a un giudizio di secondo grado instaurato da un appello avente a oggetto la sola commisurazione della pena e conclusosi con la conferma del trattamento sanzionatorio, anche in considerazione della rilevanza dei fatti accertati in primo grado.

Sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione il Collegio ha richiamato un consolidato orientamento, citando Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Sez. 30040 del 23/05/2024, Sez. 7 n. 9378 del 09/02/2022, nonché le Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, in ordine ai motivi di appello ma sulla base di principi rilevanti anche per il ricorso per cassazione. Ha inoltre richiamato Sez. 4 n. 30620 del 13/06/2024 e Sez. 4 n. 27761 del 04/05/2023 quanto alla qualificazione in termini di “non motivo” della censura non rispettosa del contenuto essenziale dell’atto di impugnazione.

Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in linea con Corte cost. n. 186 del 13.6.2000, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *