Sospensione patente applicata in appello e durata secondo l’art. 218 cod. strada (Cass. pen. Sez. IV n. 34697 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. non opera quando il giudice di appello applica una sanzione amministrativa accessoria omessa in primo grado, trattandosi di sanzione imposta dalla norma incriminatrice e non di aggravamento della pena. La durata della sospensione della patente di guida non si determina in base agli indici di cui all’art. 133 cod. pen., ma secondo i parametri autonomi dell’art. 218, comma 2, cod. strada, con la conseguenza che la coincidenza tra misura della pena e misura della sanzione accessoria integra un automatismo non consentito. L’omessa applicazione di una sanzione accessoria graduabile discrezionalmente dal giudice non è emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale.
Il Fatto
La sentenza di primo grado aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 590-bis cod. pen., senza applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La Corte di appello, investita del solo appello dell’imputato, ha posto rimedio all’omissione applicando d’ufficio la sanzione, determinandola in mesi due, pari alla durata della pena inflitta.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione della legge processuale, per essere stata la sanzione disposta secondo la procedura dell’art. 130 cod. proc. pen. nonostante la sua natura discrezionale, e la violazione del divieto di reformatio in peius. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa motivazione sulla durata, equiparata alla pena senza riferimento ai parametri dell’art. 218 cod. strada.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato nei limiti illustrati. Il Collegio premette che l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabile discrezionalmente dal giudice, non può essere emendata con la procedura di correzione dell’errore materiale, perché la modifica afferisce a un errore di giudizio e comporta una modifica sostanziale della decisione. Nel caso concreto, però, la sanzione è stata applicata in esito al giudizio di appello, e non risulta che sia stata seguita la procedura dell’art. 130 cod. proc. pen..
Sul divieto di reformatio in peius, la Corte richiama il principio per cui l’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda l’aggravamento della pena, l’applicazione di una più grave misura di sicurezza, il proscioglimento con formula meno favorevole e la revoca dei benefici, ma non l’irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria imposta dalla norma incriminatrice. Richiama in proposito Sez. IV n. 32248 del 2022, Sez. IV n. 13860 del 2020 e, per altre sanzioni accessorie, Sez. III n. 5807 del 2018 e Sez. III n. 56674 del 2018. Ne deriva il potere-dovere del giudice di appello di rimediare all’omissione senza violare il divieto.
La conclusione è diversa quanto alla durata. La Corte ribadisce che la determinazione della durata non segue i criteri dell’art. 133 cod. pen., ma i diversi parametri dell’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni sulla misura della pena e su quella della sanzione amministrativa restano autonome. Richiama Sez. IV n. 4740 del 2020. Rilevano l’entità del danno, la gravità della violazione e il pericolo per l’ulteriore circolazione; non rileva l’applicazione di una pena prossima al minimo edittale.
I giudici di merito non si sono rapportati a tali parametri: facendo coincidere, con un automatismo, la sanzione accessoria con la pena, hanno di fatto richiamato gli indici di cui all’art. 133 cod. pen. Poiché è mancata l’impugnazione della parte pubblica, la sospensione è determinata direttamente dal Collegio, ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., nel minimo edittale individuato a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, sentenza n. 88 del 2019. Segue l’annullamento senza rinvio limitato alla durata, rideterminata in giorni quindici.
Nota della Redazione
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