Ricorso generico e rapina impropria: inammissibilità per motivi non specifici (Cass. pen. Sez. VII n. 35285 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che riproponga le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontarsi con le argomentazioni della decisione impugnata, è generico e, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., inammissibile. La mancanza di specificità si desume dalla assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dal provvedimento impugnato e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Nella rapina impropria, la sottrazione materiale del bene seguita da violenza o minaccia ne determina la consumazione, senza che sia necessario il conseguimento, neppure per un breve lasso temporale, di una disponibilità autonoma della cosa; è irrilevante l’eventuale controllo della persona offesa o di terzi, idoneo al più a impedire la successiva acquisizione di tale disponibilità.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato per rapina. In primo grado e in appello la responsabilità è stata affermata sul rilievo che l’imputato avrebbe dapprima realizzato la sottrazione materiale del bene e, subito dopo, avrebbe esercitato violenza mediante colluttazione, così integrando la fattispecie tipica della rapina impropria.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi con i quali ha contestato la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità: la mancata riqualificazione del fatto in tentato furto, la carenza del dolo proprio della rapina e la mancata riqualificazione in tentata rapina. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 17 dicembre 2024, aveva già ritenuto infondate le stesse censure.

La Motivazione della Corte

La settima sezione della Corte di cassazione si sofferma anzitutto sulla specificità dei motivi di ricorso. I tre motivi, pur contestando la motivazione sul giudizio di responsabilità, sono stati ritenuti generici, perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La Corte chiarisce che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale deriva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente, in sostanza, non si confronta con le argomentazioni della sentenza.

Con riguardo al primo motivo — che censurava come vizio di motivazione e di travisamento della prova la mancata riqualificazione del fatto in tentato furto — la Corte rileva che esso omette di confrontarsi con la sentenza impugnata. Questa, alle pagine 3 e 4, ricostruisce come l’imputato abbia realizzato la sottrazione materiale del bene e poi esercitato violenza con una colluttazione, consumandosi così la fattispecie tipica della rapina. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 35134 del 25.03.2022, Velkovic, Rv. 283847 e Sez. II n. 12026 del 18.02.2025, Niculaies, non massimata, escludendo che rilevi un eventuale controllo della persona offesa o di terzi, idoneo al più a impedire la successiva acquisizione della disponibilità autonoma della cosa, come ribadito da Sez. II n. 15584 del 12.02.2021, Bevilacqua, Rv. 281117 e Sez. II n. 14549 del 18.03.2025, Sela, non massimata.

Il secondo motivo, che deduceva la carenza del dolo necessario per la rapina propria, è stato parimenti ritenuto non specifico: la sentenza d’appello, alla pagina 4, chiarisce che la condotta violenta è stata posta in essere unicamente al fine di assicurarsi l’impunità per il reato di furto appena commesso. Il terzo motivo — riqualificazione in tentata rapina, valorizzando il fatto che l’imputato, con la refurtiva, sarebbe rimasto nella sfera di sorveglianza del personale del supermercato — non si confronta con le argomentazioni che, sulla base della semplice sottrazione seguita da minaccia o violenza, motivano la consumazione della rapina impropria.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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