Inammissibile il ricorso che chiede una diversa valutazione delle prove (Cass. pen. Sez. 7 n. 35386 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente veste del vizio di violazione di legge e di motivazione, tenda in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione del fatto. Le determinazioni del giudice di merito in tema di valutazione della prova sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito. La motivazione sulla recidiva e sulla dosimetria della pena assolve all’onere imposto dall’art. 133 cod. pen. quando il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di commisurazione, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione se la pena irrogata non sia di gran lunga superiore alla misura media.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Vicenza per tentativo di furto aggravato. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 19 dicembre 2024, ha confermato la decisione.
Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità e, con il secondo motivo, vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva e alla dosimetria della pena. La questione arriva così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo si fonda su censure di merito, volte a ottenere una diversa valutazione delle prove: la ricorrente sostiene che non sarebbe convincente la versione della persona offesa, condizionata dal pregiudizio verso la condizione di straniera dell’imputata, e contesta che la persona offesa non abbia chiamato le forze dell’ordine e che l’imputata non si sia data alla fuga.
Per il Collegio siffatte doglianze esulano dal sindacato di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico e delle ragioni del decisum. Sono richiamate le Sezioni Unite n. 930 del 1995, Sez. 6 n. 47204 del 2015 e Sez. 1 n. 42369 del 2006.
I giudici di merito, le cui argomentazioni si integrano secondo il principio della doppia conforme, considerano lineare il narrato della persona offesa. La sentenza impugnata osserva che, se l’intento dell’imputata fosse stato davvero quello di acquistare il foulard e procurarsi il resto con banconote di piccolo taglio, avrebbe potuto recarsi presso il vicino tabaccaio come suggeritole dalla denunciante, mentre era uscita dal negozio perché sorpresa nell’atto di impossessarsi delle banconote che la persona offesa era riuscita a strapparle di mano. Si tratta di considerazioni esaustive e non manifestamente illogiche.
Sul secondo motivo, la Corte rileva che la Corte territoriale ha assolto in misura congrua all’onere motivazionale sulla recidiva, con riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggior capacità a delinquere della ricorrente gravata da numerosi precedenti penali, richiamando le Sezioni Unite n. 35738 del 2010 e Sez. 3 n. 19170 del 2014.
Quanto alla dosimetria della pena, la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve all’obbligo di motivazione quando dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni quali “pena congrua” o “congruo aumento”, essendo necessaria una spiegazione dettagliata solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (richiamate Sez. 2 n. 36104 del 2017 e Sez. 2 n. 36245 del 2009). Nel caso di specie la pena finale, pari a mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa, è ampiamente al di sotto del medio edittale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 2000).
Nota della Redazione
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