Ricorso inammissibile se reitera i motivi d’appello già disattesi (Cass. pen. Sez. VII n. 35579 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale è inammissibile per difetto di specificità, non assolvendo la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. L’inammissibilità è confermata quando il ricorrente ometta il confronto con la ratio decidendi della pronuncia gravata e prospetti censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In ipotesi di doppia conforme, la valutazione dei giudici di merito in ordine all’elemento soggettivo del reato è sindacabile solo se incoerente o manifestamente illogica. Circostanze fattuali dedotte per la prima volta in sede di legittimità non assumono rilievo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio, contestato in relazione a un allaccio abusivo alla rete elettrica.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un vizio della motivazione in ordine all’elemento soggettivo. In tesi difensiva, il dubbio sulla consapevolezza dell’abusività dell’allaccio sarebbe derivato dal fatto che l’immobile era occupato abusivamente da più nuclei familiari e che l’allaccio non era stato materialmente eseguito dall’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto tre profili autonomi e concorrenti. Il primo attiene alla specificità dei motivi: dal raffronto con gli atti d’appello emerge che le censure sono fondate su doglianze già dedotte in secondo grado e puntualmente disattese, sicché si risolvono in una mera ripetizione e non in una critica argomentata alla sentenza impugnata. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento, con i riferimenti a Sez. IV n. 26319 del 2025 e Sez. II n. 42046 del 2019.
Un secondo e ulteriore profilo d’inammissibilità è costituito dal mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza gravata. I giudici di merito, in ipotesi di doppia conforme, hanno ritenuto sussistente la responsabilità quanto all’elemento soggettivo in ragione del prelievo abusivo di energia elettrica — accertato con l’ausilio di personale dell’Enel — destinato ad alimentare l’immobile occupato abusivamente, abitato dal prevenuto ivi rinvenuto in sede d’accertamento e ove lo stesso ha dichiarato il proprio domicilio. Sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione il Collegio richiama, tra le altre, Sez. IV n. 19364 del 2024, Sez. VI n. 8700 del 2013 e Sez. U n. 8825 del 2016.
La Corte rileva inoltre che i giudici di merito hanno applicato correttamente i principi di diritto in materia, con i quali il ricorso sostanzialmente non si confronta, risultando per questa via anche manifestamente infondato. La motivazione è stata ritenuta coerente e non manifestamente illogica, avendo accertato il furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione a pubblico servizio, con distrazione dell’energia dal pubblico servizio e consapevole avvalimento da parte del prevenuto in quanto abitante nell’immobile servito dal predetto allaccio, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso fosse materialmente realizzato da altri. Vengono citate Sez. V n. 24592 del 2021 e Sez. IV n. 48592 del 2023.
Sotto un terzo profilo, la Corte ravvisa l’inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., per deduzione di censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità: la difesa avrebbe voluto sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito ai fini del giudizio sulla responsabilità. La circostanza dell’incomprensione della lingua italiana, posta a fondamento del dedotto ragionevole dubbio, non era stata dedotta nei giudizi di merito ed è stata introdotta solo per la prima volta in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, con richiamo alla Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.