Manifesta infondatezza dei motivi su tenuità, attenuanti generiche e recidiva (Cass. pen. Sez. III n. 41553 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo, nonché della condotta susseguente al reato. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto dell’imputato conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo, essendo sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi. In tema di recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente ceduto un modico quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina dietro corrispettivo, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e disponendo la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro. La Corte di appello, in parziale riforma, aveva riconosciuto la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e rideterminato la pena, confermando nel resto.

Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi con i quali ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen., all’art. 62-bis cod. pen. e all’art. 99 cod. pen.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, concernente il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, secondo cui il giudizio sulla tenuità esige una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta. La medesima decisione ha chiarito che il presupposto ostativo dell’abitualità ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello esaminato, incidentalmente accertabili dal giudice procedente.

La Corte rileva che il richiamo operato dai giudici di merito al precedente specifico appare ambiguo, non essendo chiarito se il riferimento riguardi la condizione ostativa dell’abitualità. Tuttavia la motivazione ha comunque valorizzato, ai fini del grado di offensività, la gravità della condotta in relazione alle modalità concrete, sottolineando il possesso di sostanze stupefacenti di diversa natura, di materiale per il taglio, oltre al confezionamento e alla suddivisione in dosi. Il fatto è stato così ritenuto non qualificabile come di particolare tenuità. Il riferimento alla gravità della condotta rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione.

Sul secondo motivo, la Corte osserva che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo. Al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi. La Corte di appello ha escluso il beneficio per l’assenza di elementi positivi e ha ritenuto il richiamo alle disagiate condizioni di vita del tutto sprovvisto di specificità. La motivazione è stata giudicata congrua e logica.

Sul terzo motivo, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 35738 del 27.05.2010, secondo cui è compito del giudice verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza, al di là del mero riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. I giudici di merito, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità alla presenza di una condanna divenuta irrevocabile per il medesimo delitto, sottolineando che la reiterazione costituisce sintomo di incremento della pericolosità, tale da escludere una valutazione di occasionalità della ricaduta nel reato.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza di tutti i motivi. Alla declaratoria consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese processuali e del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro 3.000,00, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017 di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista in caso di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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