Bancarotta e LBO: legittimo solo con piano realistico e asseverazione critica (Cass. pen. Sez. V n. 41741 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. leveraged buy-out), di cui all’art. 2501-bis cod. civ., è legittima solo quando il piano economico-finanziario sia concreto, realistico e fondato su dati contabili attendibili. Ove il piano si basi su bilanci viziati da gravi irregolarità e su flussi di cassa solo sperati, e l’esperto asseveratore si limiti a recepire le informazioni degli amministratori senza vaglio critico, l’operazione integra distrazione e l’accollo del mutuo da parte della società incorporata realizza l’uscita di risorse senza contropartita patrimoniale. La circostanza che il beneficiario diretto sia un terzo, e non l’autore del delitto, non esclude la penale responsabilità, non richiedendo la fattispecie che la distrazione avvenga a vantaggio esclusivo dell’agente. In tema di operazioni infra-gruppo, l’allegazione della comune appartenenza societaria non basta a escludere la natura distrattiva: occorre dimostrare il saldo finale positivo o la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., che devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16 luglio 2024, aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Firenze, dichiarando estinto per prescrizione il reato di omessa dichiarazione e rideterminando il trattamento sanzionatorio. Le imputazioni riguardavano una serie di operazioni compiute in danno di una società editrice, dichiarata fallita nel gennaio 2012: l’acquisizione della partecipazione di controllo tramite una società appositamente costituita e la successiva fusione per incorporazione, l’acquisto di due rami d’azienda da imprese in liquidazione riconducibili alla medesima compagine familiare e falsità di bilancio per gli esercizi 2008 e 2009.
Il ricorrente, amministratore di fatto della società, ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: la qualificazione dell’operazione come legittimo leveraged buy-out, la insussistenza della natura distrattiva degli acquisti dei rami d’azienda, la mancanza di motivazione sul nesso eziologico tra falsità e dissesto e sull’elemento soggettivo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la sproporzione della pena rispetto a quella irrogata al coimputato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità estrinseca: il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata, congrue in fatto e corrette in diritto. Quanto al primo motivo, i giudici di merito avevano già chiarito che non si era in presenza di una fusione a seguito di acquisizione con indebitamento legittimamente eseguita, ma di una mera uscita di risorse finanziarie dalla fallita, con accollo del mutuo e senza contropartita patrimoniale.
La Corte ha ribadito le condizioni alle quali l’operazione può dirsi correttamente effettuata: piano economico-finanziario concreto e fondato su dati attendibili, flussi di cassa idonei a garantire il rimborso del debito, capacità della società risultante di fronteggiare le obbligazioni in prospettiva di continuità aziendale, relazione dell’esperto fondata su analisi critica e indipendente. Nel caso concreto tali condizioni mancavano: il piano si basava su bilanci inattendibili, con sopravvalutazione delle rimanenze e omessa svalutazione di crediti inesigibili, mentre l’asseveratore aveva recepito acriticamente le informazioni degli amministratori. Rilevante è il principio per cui il beneficio esclusivo del terzo non priva di rilevanza penale la condotta, non richiedendo la fattispecie che la distrazione avvenga a vantaggio diretto ed esclusivo dell’autore.
Quanto agli acquisti dei rami d’azienda, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo non è sufficiente allegare la comune appartenenza societaria, dovendo l’interessato dimostrare il saldo finale positivo o la fondata prevedibilità di vantaggi compensativi (Sez. V n. 47216 del 2019; Sez. V n. 42570 del 2024), che devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità. La difesa si era limitata a richiamare la norma e a dedurre l’esistenza di vantaggi, senza entrare nel merito delle dinamiche societarie.
Sul terzo motivo, la Corte ha escluso il difetto di motivazione: i giudici di merito avevano analiticamente illustrato le falsità dei bilanci, rilevato la genericità della relazione di revisione e ricostruito il nesso causale tra falsità e aggravamento del dissesto. Quanto alla mancata perizia, si è ricordato che essa è mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. Un. n. 39746 del 2017). Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, rientrando la graduazione della pena nella discrezionalità del giudice di merito e non essendo configurabile un vizio di motivazione nel diverso trattamento riservato ai coimputati, salvo asserzioni irragionevoli o paradossali.
Nota della Redazione
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