Inammissibile il gravame denominato secondo il mezzo non consentito (Cass. pen. Sez. III n. 35925 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto dalla legge quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che la parte abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito. In tale ipotesi non entra in gioco la tematica della competenza del giudice adito, astrattamente competente, né la trasmissione degli atti al giudice competente, ma esclusivamente la valutazione dell’ammissibilità del mezzo processuale effettivamente e consapevolmente adottato. Diversamente, quando il mezzo di impugnazione presenti le caratteristiche sostanziali e formali dello strumento di rivalutazione esperibile davanti al giudice prescelto e risulti chiaramente utilizzato per come appare, la questione attiene alla inammissibilità del mezzo, non alla competenza.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 10.12.2021, avverso la quale l’imputata proponeva appello, convertito in ricorso per cassazione. Nel motivo di doglianza la ricorrente deduceva, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del reato. La questione approda così dinanzi alla Suprema Corte, chiamata a verificare l’ammissibilità del mezzo di impugnazione concretamente esperito.
Il ricorso viene esaminato dalla Sez. III penale, che si pronuncia con motivazione in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra vizi attinenti alla competenza del giudice adito e vizi attinenti all’ammissibilità del mezzo di impugnazione. Il collegio richiama un consolidato orientamento, espresso dalle Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, De Cicco, dalla Sez. 3, n. 14720 del 13/03/2024, Tricomi e dalla Sez. 3, n. 29218 del 02/07/2025, Maiorano, secondo cui è inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto emerga che la parte abbia voluto ed esattamente denominato il mezzo non consentito dalla legge.
Il principio trova la sua ragione nella natura stessa dell’atto processuale. Se il mezzo adottato possiede le caratteristiche, sostanziali e formali, dello strumento di rivalutazione astrattamente esperibile davanti al giudice prescelto, e risulta in termini di chiarezza che esso sia stato consapevolmente utilizzato per come appare, non viene in discussione l’incompetenza del giudice adito. Questi è, infatti, astrattamente competente.
Ne discende che la questione si sposta esclusivamente sulla inammissibilità del mezzo effettivamente e consapevolmente adottato dalla parte. In una tale fattispecie non si pone la necessità di procedere alla trasmissione degli atti al giudice competente, ma solo la valutazione della ammissibilità o meno, nel caso concreto, del mezzo processuale da parte del giudice in astratto competente per quello.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che il secondo motivo, relativo alla prescrizione del reato, è astrattamente ammissibile, ma nel concreto risulta generico. La doglianza, pertanto, non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorso è conseguentemente dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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