Furto di gasolio in clinica convenzionata: aggravante 7-bis e tentativo (Cass. pen. Sez. IV n. 36063 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante dell’art. 625, n. 7-bis, cod. pen. ricorre anche quando oggetto di sottrazione sia il gasolio in dotazione a una struttura sanitaria convenzionata con il servizio pubblico, poiché l’espressione “altro materiale” comprende tutto ciò che è funzionalmente collegato all’erogazione del servizio, restando irrilevante la sola qualificazione formale del bene. La violenza sulle cose è integrata dalla manomissione che impone il ripristino funzionale del bene, anche se il ripristino sia eseguito dagli stessi autori. Ai fini del tentativo rilevano l’idoneità causale degli atti e l’univocità della loro destinazione, da apprezzare con valutazione ex ante. Il giudizio sulla speciale tenuità ha riguardo al danno criminale complessivo, non al solo valore venale.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 9 gennaio 2025, confermava la pronuncia del tribunale che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole di tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 625, n. 2 e 7-bis, e 56 cod. pen., condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 120 di multa. Gli era contestato che, in concorso con un complice, aveva tentato di asportare un quantitativo di gasolio dalla struttura sanitaria denominata Casa del Sole.

Proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando sei motivi: travisamento della prova; esclusione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen.; insussistenza delle aggravanti; diniego delle attenuanti generiche; erroneo calcolo della pena; diniego dell’attenuante del lucro di speciale tenuità.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il primo motivo inammissibile. I giudici di merito, sulla base delle videoriprese e delle dichiarazioni del dipendente della struttura, avevano ricostruito un sopralluogo con sollevamento dei tombini, un secondo accesso con scalpelli e mazzetta in mano, una falsa dichiarazione di incarico per conto del servizio ecologia e il rinvenimento, sul furgone, di taniche, pompe di aspirazione e attrezzature da scasso. Gli atti rivelavano l’inequivoca intenzione di sottrarre il carburante e sarebbero stati idonei allo scopo senza l’intervento del dipendente. La ricostruzione alternativa dei fatti non è prospettabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. La valutazione sulla speciale tenuità richiede un giudizio complesso e congiunto, ancorato ai criteri dell’art. 133 cod. pen., e rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata aveva dato conto della chiara intenzione delittuosa e dell’idoneità dell’azione, escludendo la minima offensività.

Quanto alla violenza sulle cose, il ricorrente sosteneva che i tombini erano stati solo sollevati e riposizionati. La Corte osserva però che i due erano stati sorpresi con scalpelli e mazzetta e che per aprire i tombini era stata necessaria una forzatura. Vi fu dunque manomissione e conseguente ripristino: irrilevante che a richiudere i tombini abbiano provveduto gli stessi correi.

L’aggravante dell’art. 625, n. 7-bis, cod. pen. ricorre quando il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all’erogazione di servizi pubblici, gestite da soggetti pubblici o da privati in concessione. La norma mira a proteggere il buon andamento del servizio. La censura sulla qualifica di gestore in concessione è inammissibile, perché il motivo di appello era generico e non si confrontava con la sentenza di primo grado, che richiamava la deposizione degli inquirenti sulla convenzione della clinica con il servizio pubblico.

Infine, la Corte conferma il metodo diretto di determinazione della pena per il delitto tentato, la congruità della pena rispetto ai criteri dell’art. 133 cod. pen. e la correttezza del diniego dell’attenuante dell’art. 62, n. 4, cod. pen., avendo il furto avuto ad oggetto un quantitativo non irrisorio di carburante. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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