Incompetenza territoriale non riproponibile senza rinvio pregiudiziale (Cass. pen. Sez. VI n. 36054 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che eccepisce l’incompetenza per territorio e non chiede contestualmente la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen. non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento, né in appello né in ricorso per cassazione. La preclusione opera quando il giudice, dichiarando la propria competenza, non abbia disposto d’ufficio il rinvio pregiudiziale. Il meccanismo anticipa l’intervento della Corte per ragioni di economia processuale e di definitività della decisione sulla competenza, evitando che il giudizio di merito sia esposto a caducazione nei gradi successivi. La tardività dell’offerta di riparazione giustifica la mancata applicazione del massimo della riduzione di pena previsto dall’attenuante.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all’art. 318 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione per il reato di cui all’art. 319 cod. pen. Al professionista sanitario, in servizio presso una clinica convenzionata con il SSN, si contesta di aver ricevuto utilità patrimoniali da una società fornitrice di protesi ortopediche.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in materia di competenza territoriale e il vizio di motivazione sulla misura della riduzione di pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che la questione di competenza territoriale è stata eccepita in udienza preliminare e riproposta davanti al Tribunale in sede di questioni preliminari, senza però richiedere il rinvio pregiudiziale regolato dall’art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed entrato in vigore il 30 dicembre 2022.
Poiché il termine non era ancora scaduto all’udienza in cui l’eccezione è stata riproposta, la preclusione del comma 6 del citato articolo è applicabile: la parte che eccepisce l’incompetenza senza avvalersi del rinvio pregiudiziale non può più riproporre la questione. La Corte di appello avrebbe quindi dovuto rilevare l’intervenuta improponibilità, senza entrare nel merito.
Il collegio chiarisce la natura dell’istituto. Il rinvio pregiudiziale non è un mezzo di impugnazione della decisione già assunta, come il regolamento preventivo di competenza nel processo civile, ma una rimessione degli atti alla Corte per una decisione anticipata. La finalità è soddisfare l’esigenza di definitività della decisione sulla competenza, altrimenti soggetta a rivalutazioni che potrebbero azzerare il processo nei gradi successivi.
Ne deriva che, trattandosi di questione non più deducibile, non è consentito rivalutare la correttezza della decisione del Tribunale. La Corte rileva però l’errore della Corte di appello, che ha indotto in errore la stessa parte ricorrente, e per questo non applica la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Sul secondo motivo, la Corte ritiene la censura manifestamente infondata. Il giudice di appello, preso atto dell’integrazione dell’offerta di riparazione intervenuta nel corso del giudizio, ha disposto una maggiore riduzione di pena, ma non nella misura massima. La scelta è implicitamente motivata dalla tardività dell’offerta, riferita a fatti commessi nel 2017: è tale tardività a giustificare la mancata applicazione del massimo di riduzione previsto dall’attenuante.
Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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