Processo verbale di constatazione e garanzie difensive dopo gli indizi di reato (Cass. pen. Sez. III n. 36068 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza emergano indizi di reato, gli atti necessari ad assicurare le fonti di prova devono essere compiuti nel rispetto delle disposizioni del codice di rito, ai sensi dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza ha natura di atto amministrativo extraprocessuale e costituisce prova documentale, ma la parte redatta successivamente all’emersione degli indizi è inutilizzabile ove non siano state osservate le garanzie difensive. Il presupposto applicativo della norma è però la già avvenuta emersione della rilevanza penale del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi, compreso, nei reati a soglia, il superamento della soglia di punibilità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Livorno aveva condannato il ricorrente per i delitti di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente all’Irpef e all’Iva del periodo d’imposta 2013. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

Con il primo si è dedotta la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.: secondo la difesa, l’emersione di indizi di reità nel corso della verifica avrebbe imposto l’assunzione dell’indagato a sommarie informazioni con le garanzie degli artt. 64 e 65 cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità del verbale nella parte successiva. Con il secondo si è censurata la motivazione per illogicità, per essere la responsabilità fondata su presunzioni tributarie e per aver ritenuto integrato il reato di occultamento documentale in presenza di condotte omissive.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ricostruisce i principi che governano l’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il processo verbale di constatazione, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, è prova documentale anche verso soggetti non destinatari della verifica, a prescindere dalla qualificazione come atto irripetibile o come documento acquisibile ex art. 234 cod. proc. pen.

Una volta emersi indizi di reato, la prosecuzione dell’attività deve però avvenire secondo le modalità previste dalla norma, a pena di inutilizzabilità della parte del documento redatta dopo tale emersione. La parte anteriore conserva piena efficacia probatoria. Il presupposto è la mera possibilità di attribuire rilevanza penale al fatto, indipendentemente dalla sua riferibilità a persona determinata.

La Corte precisa il confine del principio: la rilevanza penale deve emergere in tutti gli elementi costitutivi, compreso il superamento della soglia di punibilità. Nei reati a soglia, finché la quantificazione dell’evaso non sia emersa, l’obbligo delle garanzie codicistiche non sorge. Per il delitto di occultamento documentale, inoltre, il mero riferimento alle dichiarazioni rese non integra indizio, mancando ogni cenno alla distruzione delle scritture.

Su questa base la decisione territoriale è ritenuta corretta: i giudici di merito hanno escluso che le dichiarazioni potessero integrare indizi di reato e hanno rilevato che il verbale non esponeva le attività di verifica in ordine cronologico, così impedendo di collocare le dichiarazioni prima di quanto successivamente esposto. Esclusa l’inutilizzabilità, diventa superfluo l’esame della doglianza sulla deposizione dibattimentale del teste.

Anche il secondo motivo è inammissibile. Le presunzioni tributarie non costituiscono prova autonoma nel processo penale, ma hanno valore meramente indiziario e concorrono al convincimento solo se corroborate da elementi gravi, precisi e concordanti, secondo i criteri dell’art. 192 cod. proc. pen. Nel caso concreto la Corte d’appello ha quantificato il fatturato del 2013 non per presunzioni, ma con l’analisi dettagliata delle fatture e dei riscontri presso i clienti.

Quanto all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, la condanna non si fonda sull’omessa tenuta delle scritture, bensì sul rinvenimento presso terzi di uno dei due esemplari della fattura. Poiché la fattura, da conservare a fini fiscali, va compilata in duplice esemplare, il mancato rinvenimento dell’altro presso l’emittente può indurre a ritenere che sia stato distrutto o occultato. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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