Bancarotta fraudolenta per distrazione del godimento del bene in leasing (Cass. pen. Sez. V n. 36400 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione del godimento di un bene acquisito in leasing, durante l’esecuzione del contratto, in favore di società estranea e senza alcuna sostanziale contropartita, allorché la cedente continui a pagare i canoni ed a subire così una decurtazione di liquidità priva di effettiva utilità. La distrazione, nozione residuale e fungibile rispetto alle altre condotte di aggressione al patrimonio, si realizza ogni qualvolta l’imprenditore, con dolo generico, compia atti incompatibili con la salvaguardia della garanzia patrimoniale dei creditori. Non è necessario che il bene sia entrato nella materiale disponibilità della fallita: rileva la sua disponibilità giuridica. Il dolo richiede soltanto la consapevolezza dell’idoneità lesiva dell’operazione, non l’intenzione di cagionare danno né la conoscenza dello stato di insolvenza. In tema di affitto di azienda, non essendo provato che gli automezzi rientrassero nel ramo locato, è irrilevante il richiamo al conguaglio ex art. 2561 cod. civ.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 25 novembre 2024, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Vallo della Lucania per due condotte di bancarotta fraudolenta per distrazione. L’amministratore unico di una società dichiarata fallita nel 2012 avrebbe stipulato un contratto di leasing su un immobile commerciale, mai immesso nel godimento della fallita e lasciato invece a una società riconducibile al genero, continuando a pagare i canoni. In concorso con una seconda imputata, socio accomandatario di altra società, gli si addebita la cessione di diciannove automezzi a prezzo irrisorio.
Entrambi ricorrono per cassazione, contestando la configurabilità della distrazione del solo diritto di godimento, la qualificazione giuridica del fatto, il difetto del dolo, il diniego delle attenuanti generiche, la durata delle pene accessorie e la legittimazione della parte civile. Il Procuratore generale chiede il rigetto dei ricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la nozione di distrazione, qualificandola come modalità residuale e fungibile rispetto alle altre condotte di bancarotta patrimoniale, tutte alternative e convergenti sullo stesso bene giuridico: l’interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio dell’imprenditore. Richiamando un consolidato indirizzo (Sez. V n. 44891 del 2008, Sez. V n. 30830 del 2014, Sez. V n. 8431 del 2019), si ribadisce che anche l’esercizio di facoltà legittime può diventare strumento di frode, se valutato in concreto sulle conseguenze prodotte.
Sul capo del leasing, la censura difensiva — secondo cui l’immobile non entrò mai nella materiale disponibilità della fallita — è respinta: con la stipula del contratto la società era già entrata nella disponibilità giuridica del diritto di godimento. La fattispecie si distingue da quella evocata dalla difesa (Sez. V n. 44898 del 2015), dove la distrazione riguardava il bene non reperito nel passivo. Qui l’addebito non attiene al mancato rinvenimento, bensì alla cessione del godimento a società del medesimo gruppo familiare, senza contropartita reale, con pagamento dei canoni per oltre un milione di euro e mancata iniziativa di recupero del credito.
Sul secondo capo, la Corte conferma il ragionamento territoriale: non risulta prodotto l’atto di affitto d’azienda da cui desumere l’inclusione degli automezzi, manca un inventario probatorio, e i mezzi erano immatricolati in capo alla fallita. La sproporzione tra costo di acquisto e valore di cessione (un mezzo da circa 100.000 euro ceduto dopo sette anni per 3.000 euro) è assurta a indice di fraudolenza e di dolo generico.
Quanto al dolo, la Corte ribadisce che è sufficiente la consapevolezza dell’idoneità lesiva dell’atto (Sez. V n. 21846 del 2014, Sez. V n. 38396 del 2017). È invece manifestamente infondata la doglianza sulle attenuanti generiche, perché il riconoscimento richiede elementi di segno positivo, e la durata delle pene accessorie è sindacabile solo per difetto di motivazione. Sulle statuizioni civili, la legittimazione del singolo creditore a costituirsi parte civile è riconosciuta (Sez. V n. 6904 del 2017). I ricorsi sono rigettati, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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