Utilizzabilità dichiarazioni prima dell’assunzione della qualità di indagato (Cass. pen. Sez. 3 n. 17116 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio di conservazione degli atti e della regola del tempus regit actum, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, al momento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti, non rilevando la circostanza che abbia successivamente assunto la condizione di indagato o di imputato. La sanzione di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive postula che a carico dell’interessato siano già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall’autorità procedente. Il motivo di ricorso che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali è inammissibile per genericità se non indica gli atti specificamente affetti dal vizio e non ne chiarisce l’incidenza sul complessivo compendio indiziario, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli, che all’esito di giudizio abbreviato aveva condannato l’imputata per i reati di cui all’art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, agli artt. 94 e 95 del medesimo d.P.R. e all’art. 349, comma 2, cod. pen., con la continuazione e le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ordinando la demolizione delle opere abusive.
La ricorrente aveva reso dichiarazioni in data 12 giugno 2023 dinanzi alla polizia municipale, dichiarandosi assegnataria, dimorante e committente dei lavori sull’immobile sottoposto a sequestro il precedente 10 giugno. Il ricorso, affidato a due motivi, lamentava l’inutilizzabilità di tali dichiarazioni per violazione dell’art. 63 cod. proc. pen. e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per genericità, osservando che la parte aveva omesso di indicare gli atti specificamente affetti dal vizio di inutilizzabilità e la loro incidenza sul compendio indiziario già valutato dai giudici di merito. La Corte territoriale aveva infatti fondato la condanna per violazione di sigilli sull’interesse esclusivo dell’imputata alla prosecuzione dei lavori, a nulla rilevando le dichiarazioni rese innanzi agli uffici comunali.
Nel merito, la Corte ha ribadito che la questione era stata correttamente risolta dalla Corte di merito: la ricorrente aveva assunto la qualità di indagata solo dopo aver reso la dichiarazione di essere committente dei lavori, e nessuna ulteriore dichiarazione era stata successivamente resa o utilizzata ai fini della condanna. Ne deriva che alcuna conseguenza apprezzabile era derivata dalla mancata interruzione dell’ascolto.
Il Collegio ha richiamato il principio, già affermato da Sez. 1, n. 17164 del 2025, secondo cui le dichiarazioni di chi al momento della deposizione rivestiva ancora la qualità di persona informata sui fatti restano utilizzabili anche se il soggetto abbia successivamente assunto la qualità di indagato. La sanzione di inutilizzabilità postula invece che gli indizi di reità fossero già acquisiti prima dell’escussione e conosciuti dall’autorità procedente. La Corte ha altresì precisato che le dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen. sono utilizzabili nei riti a prova contratta, quale il giudizio abbreviato, se rese liberamente e senza sollecitazioni.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto il diniego della particolare tenuità del fatto sorretto da motivazione non manifestamente illogica, fondata sull’entità delle opere edilizie e sulla pervicacia dimostrata nell’atto di violazione dei sigilli. Le deduzioni difensive, miranti a una rivalutazione di merito, sono state ritenute inammissibili per genericità e manifestamente infondate.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 349 c.p. – Violazione di sigilli
- Art. 63 c.p.p. – Dichiarazioni indizianti
- Art. 350 c.p.p. – Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini