Rapina lieve: il giudice dell’esecuzione valuta l’offensività concreta (Cass. pen. Sez. VII n. 36639 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di rideterminazione della pena per il delitto di rapina a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’automatismo che precludeva l’applicazione dell’ipotesi di lieve entità, è tenuto a valutare in concreto l’offensività del fatto. La decisione non può fondarsi su elementi estranei al catalogo degli indici desumibili dalla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale, né sulla mera condizione soggettiva di recidivo, che non compare tra i criteri enunciati. Il giudice dell’esecuzione applica correttamente il principio quando valuta la natura, la specie, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, nonché la tenuità del danno o del pericolo. Il ricorso che contesti tale valutazione senza confrontarsi con le modalità effettivamente accertate è inammissibile per manifesta infondatezza e difetto di specificità.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di rideterminazione della pena inflitta con sentenza divenuta irrevocabile.
La rideterminazione era stata invocata per applicare l’ipotesi di lieve entità al delitto di rapina, divenuta possibile a seguito della sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale. Il giudice dell’esecuzione ha escluso la configurabilità dell’ipotesi lieve, ritenendo insussistente una lieve offensività del reato commesso, alla luce delle sue modalità, della violenza usata contro la vittima e della non modesta entità del danno patrimoniale arrecato.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. Ha sostenuto che l’ordinanza avesse escluso la lieve entità per la condizione di recidivo, indice estraneo all’elenco dei criteri stilato dalla Corte costituzionale. Ha inoltre rappresentato di avere avuto un ruolo marginale, di non avere usato violenza, di avere agito di notte senza coinvolgere estranei, di avere arrecato un danno di poche decine di euro e di non avere cagionato lesioni personali alla vittima.
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e privo di specificità. Il ricorrente non si è confrontato con l’ordinanza impugnata, che non ha affatto menzionato una sua eventuale recidiva. Il giudice dell’esecuzione ha negato la lieve entità sulla base di una valutazione complessiva delle modalità del fatto: la rapina è stata commessa da più persone con un rilevante grado di violenza, con colpi inferti alla vittima e con una fuga rapida in auto, mentre la vittima si aggrappava alla borsa sottratta e uno dei rapinatori la stringeva a sé.
Quanto al danno patrimoniale, la Corte ha osservato che esso è risultato ben superiore alle poche decine di euro indicate nel ricorso. La difesa descrive, dunque, una vicenda diversa da quella effettivamente giudicata. Il giudice dell’esecuzione ha valutato la sussistenza dell’ipotesi di lieve entità applicando correttamente il principio dettato dalla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale.
Nota della Redazione
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