Revoca della misura alternativa per fatti pregressi al Tribunale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. 1 n. 14747 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 51-ter ord. pen. disciplina la procedura di revoca, sostituzione o prosecuzione delle misure alternative quando il condannato ponga in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, senza che rilevi che i fatti siano stati commessi prima o dopo l’applicazione della misura. La valutazione deve essere compiuta dal Tribunale di sorveglianza, organo collegiale, e non dal Magistrato di sorveglianza, che può solo adottare un provvedimento interinale di provvisoria sospensione. È pertanto illegittima l’applicazione analogica dell’art. 68 legge n. 689/1981, norma riferita esclusivamente alle pene sostitutive, per sospendere l’esecuzione di una misura alternativa al sopravvenire di una misura cautelare per reati commessi in epoca antecedente all’ammissione alla misura.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Lecce aveva ammesso un condannato alla misura alternativa dell’affidamento in prova per tossicodipendenti ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990. A seguito dell’esecuzione di una misura cautelare carceraria, disposta dal G.I.P. per un delitto associativo e reati-fine commessi in epoca antecedente all’ordinanza di ammissione, il Magistrato di sorveglianza, ritenendo insussistenti i presupposti di cui agli artt. 51-bis e 51-ter ord. pen., ha dichiarato sospesa l’esecuzione della misura alternativa in via analogica, applicando l’art. 68 della legge n. 689/1981, con decorrenza della pena in ambito carcerario e ripresa della misura alla cessazione della custodia.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge per l’illegittima applicazione analogica della norma sulle pene sostitutive e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla esclusione dell’art. 51-ter ord. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso ritenendo la valutazione del Magistrato di sorveglianza “doppiamente viziata”. In primo luogo, il ricorso analogico all’art. 68 legge n. 689/1981 è illegittimo perché tale norma riguarda il diverso ambito delle sanzioni sostitutive e determina conseguenze sfavorevoli per il condannato, il quale vedrebbe sospesa la misura alternativa in atto fino alla cessazione della misura cautelare.
La norma correttamente applicabile è invece l’art. 51-ter ord. pen., che disciplina la procedura di revoca della misura alternativa al sopravvenire di comportamenti suscettibili di determinarne la revoca. La Corte ha precisato che tale disposizione non distingue tra fatti commessi prima o dopo l’applicazione della misura, dovendo la valutazione comprendere anche le condotte delittuose postulate in epoca antecedente che siano state ignorate dal Tribunale di sorveglianza.
Il procedimento scandito dall’art. 51-ter ord. pen. attribuisce al Tribunale di sorveglianza — e non al Magistrato di sorveglianza — la competenza a decidere in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura, mentre al magistrato è riservato solo il potere di disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura e l’accompagnamento in istituto, provvedimento che perde efficacia se il tribunale non decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per quanto di competenza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.