Spese di parte civile nel patteggiamento dopo giudizio immediato (Cass. pen. Sez. IV n. 36965 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammissibile, trattandosi di questione sottratta all’accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all’impugnabilità previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’avviso di fissazione dell’udienza di applicazione della pena richiesta dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato è comunicato anche alla persona offesa, ai sensi del nuovo art. 458-bis cod. proc. pen., con la conseguenza che la costituzione di parte civile in quella sede è ammessa e il giudice ha il dovere di provvedere sulla liquidazione delle spese secondo i principi generali. Ove tale statuizione sia del tutto omessa, la sentenza va annullata con rinvio al giudice penale a quo.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., le pene concordate tra il pubblico ministero e tre imputati, in relazione a reati di furto aggravato. Nel procedimento, a seguito di decreto di giudizio immediato, si era costituita parte civile la società danneggiata.

La sentenza di patteggiamento ha omesso di liquidare le spese di costituzione della parte civile. Contro tale pronuncia ha proposto ricorso la società, deducendo violazione di legge processuale. Hanno proposto distinti ricorsi anche gli imputati, lamentando che, riconosciuta la continuazione, non era stata indicata la pena stabilita per ciascun reato satellite né motivato il relativo aumento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’ammissibilità del ricorso della parte civile. La statuizione sulle spese è questione sottratta all’accordo delle parti e non ricade quindi tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il Collegio richiama sul punto la Sez. 4 n. 26954 del 20.06.2024, la Sez. 4 n. 3756 del 12.12.2019, la Sez. 5 n. 29394 del 10.05.2019, la Sez. 6 n. 28013 del 21.03.2019 e, in senso conforme, le Sezioni Unite n. 40288 del 14.07.2011.

Nel merito, la Corte ricorda che, nel quadro normativo anteriore al d.lgs. n. 150/2022, le Sezioni Unite n. 47803 del 27.11.2008 avevano escluso la costituzione di parte civile nell’udienza di applicazione della pena a seguito di decreto di giudizio immediato, con conseguente illegittimità della condanna alle spese. Principio confermato dalle Sez. 6 n. 22512 del 24.05.2011 e dalla Sez. 3 n. 14008 del 14.12.2017 dep. 2018.

Il quadro è però mutato con la riforma. Il nuovo art. 458-bis cod. proc. pen. prevede che l’avviso di fissazione dell’udienza sia comunicato anche alla persona offesa, alla quale l’ordinamento riconosce il diritto di esercitare in quella sede le proprie prerogative. Sarebbe irragionevole che la persona offesa, costituitasi parte civile dopo aver ricevuto il decreto di giudizio immediato, non possa far valere le proprie pretese nell’udienza fissata ex art. 458-bis. Richiama sul punto la Sez. 3 n. 38513 del 19.09.2024, la Sez. 1 n. 20343 del 07.03.2025 e la Sez. 5 n. 12300 del 10.03.2025. Da ciò discende il dovere del giudice di regolare le spese, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 16403 del 30.11.2023 dep. 2024 in tema di udienza preliminare. Il ricorso della parte civile è quindi fondato.

Quanto ai ricorsi degli imputati, la Corte li dichiara inammissibili. Le censure sugli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen. esulano dai motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Non vi è difetto di correlazione, avendo il giudice applicato la pena esattamente concordata, né pena illegale: la mancata indicazione dell’aumento per i reati meno gravi non integra tale ipotesi, salvo il superamento dei limiti interno ed esterno del reato continuato, non dedotto né ricorrente, secondo la Sez. 6 n. 40047 del 12.09.2022.

La sentenza è pertanto annullata limitatamente all’omessa liquidazione delle spese di parte civile, con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame ex art. 623, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. La Corte ribadisce il criterio di individuazione del giudice del rinvio: al giudice penale a quo in caso di omessa statuizione sulle spese, al giudice civile competente per valore in grado d’appello, ai sensi dell’art. 622 cod. proc. pen., quando l’annullamento riguardi il diritto o la determinazione della somma. Quanto agli imputati, consegue la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria di euro tremila ciascuno.

Nota della Redazione

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