Riesame cautelare reale: poteri integrativi solo se la motivazione esiste (Cass. pen. Sez. II n. 37831 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Anche dopo le modifiche agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. introdotte dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l’eventuale carenza o insufficienza della motivazione del provvedimento adottato dal primo giudice. Tale potere integrativo non è però esercitabile quando la motivazione sia mancante o meramente apparente, ovvero priva dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa: in tali ipotesi il Tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impositivo della misura. Ne consegue che, in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la totale assenza di motivazione sul periculum in mora è causa di radicale nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. e preclude ogni intervento integrativo.

Il Fatto

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali accoglieva l’impugnazione proposta dall’indagato — sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento per intestazione fittizia e riciclaggio — rilevando che nel provvedimento genetico mancava del tutto la motivazione in ordine al periculum in mora. Da tale carenza il Tribunale faceva discendere l’illegittimità di qualsiasi intervento integrativo e la conseguente restituzione dei beni in sequestro, ove non sottoposti ad altro vincolo.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge sotto due profili: da un lato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe espressamente motivato sulla sussistenza del periculum in mora; dall’altro, la presenza di tale motivazione rendeva incongruente, e dunque apparente, la parte del provvedimento impugnato che escludeva il potere del Tribunale di integrarla.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e riafferma il perimetro dei poteri integrativi del Tribunale del riesame. La regola è che l’ordinanza cautelare può sopperire alla carenza o all’insufficienza motivazionale del provvedimento del primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente o priva di autonoma valutazione degli elementi indicati dalla difesa. In queste ultime evenienze il Tribunale è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura, richiamandosi il precedente Sez. III n. 49175 del 27.10.2015.

La Corte precisa poi il criterio specifico in materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca: non è consentito al Tribunale del riesame integrare la motivazione quando quella sul periculum in mora sia del tutto mancante, perché tale carenza integra una ipotesi di radicale nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., come affermato nel precedente Sez. III n. 3038 del 14.11.2023, dep. 2024.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva che il decreto genetico conteneva in realtà un principio di motivazione sul periculum in mora, sia con riguardo al sequestro impeditivo disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., sia con riguardo al sequestro anticipatorio della confisca disposto ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Il Giudice per le indagini preliminari aveva osservato che gli indagati, nelle more del processo, avrebbero potuto disperdere le risorse accumulate, imponendo una prognosi negativa sull’esecuzione della confisca, e che l’utilizzo delle somme lucrate avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze dei reati.

Tali passaggi argomentativi, ove ritenuti insufficienti, avrebbero comunque legittimato l’esercizio dei poteri integrativi del Tribunale del riesame, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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