Bancarotta fraudolenta, bilancio e prova della distrazione dei beni (Cass. pen. Sez. V n. 37842 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la prova della precedente disponibilità, da parte dell’amministratore, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa può essere desunta dal bilancio, ove questo risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni di legge. La prova della distrazione può derivare dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili al soddisfacimento delle esigenze della società. Lo storno dei beni dall’attivo patrimoniale e il loro appostamento nel passivo, in mancanza di qualsiasi giustificazione contabile, costituisce prova della definitiva dismissione senza corrispettivo dei beni strumentali in favore di terzi. Il riconoscimento della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità esclude logicamente la configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta. Nella sua veste di amministratore della società fallita, l’imputato avrebbe distratto beni strumentali per un valore di euro 288.909,60, dal 16 gennaio 2014 fino al fallimento.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: da un lato la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova sulla condotta distrattiva; dall’altro la carenza di motivazione sulla richiesta di esclusione di una circostanza aggravante e sul riconoscimento di un’attenuante.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della prova della distrazione. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, osserva che la precedente disponibilità dei beni non rinvenuti può essere desunta dal bilancio, se intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni di legge (Sez. V n. 20879 del 23.04.2021). La prova della distrazione può inoltre derivare dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni al soddisfacimento delle esigenze sociali, risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo (Sez. V n. 6548 del 10.12.2018, dep. 2019).

Di tali principi le decisioni di merito hanno fatto corretta applicazione. Dall’ultimo bilancio disponibile al momento della dichiarazione di fallimento, risalente al 31 dicembre 2013, risultavano immobilizzazioni immateriali per l’importo indicato e i relativi beni non sono stati rinvenuti dalla curatela.

La Corte ricostruisce il percorso difensivo. In primo grado l’imputato aveva sostenuto che i beni erano oggetto di un contratto di affitto di azienda; in appello ha mutato prospettazione, assumendo un trasferimento di proprietà a favore della stessa società cessionaria, come risultante dall’iscrizione al 31 dicembre 2014 nel passivo del bilancio. Dinanzi a questo radicale mutamento, la Corte territoriale ha sottolineato che lo storno dei beni dall’attivo patrimoniale e l’appostamento nel passivo, in mancanza di qualsiasi giustificazione contabile, costituiva evidente prova della distrazione, cioè della definitiva dismissione, senza corrispettivo, dei beni strumentali in favore di terzi.

Il motivo di ricorso, a fronte di tale rilievo, si rivela generico: introduce per la prima volta un mancato accesso ai locali, circostanza sempre data per pacifica, e si concentra solo sulla parte della motivazione relativa alla non coincidenza tra i pochi beni oggetto del contratto di affitto e i numerosi beni strumentali distratti. Sul secondo motivo, la Corte rileva che il giudice d’appello non ha disposto alcun aumento di pena per la pluralità dei fatti di bancarotta e che, smentita la tesi difensiva, ha confermato l’aggravante del danno di rilevante gravità. Il riconoscimento di quest’ultima esclude, logicamente, la configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità, incompatibile con la prima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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