Affidamento in prova, ricorso inammissibile se chiede rivalutazione dei fatti (Cass. pen. Sez. VII n. 33854 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha negato l’affidamento in prova al servizio sociale è inammissibile quando si limita a contestare le valutazioni già espresse dal giudice di merito e a invocare una diversa lettura dei presupposti del beneficio. Il vaglio di legittimità non consente una rivalutazione degli elementi fattuali. Quando la motivazione del provvedimento impugnato è ampia, coerente e priva di vizi logici o giuridici, le censure che ne assumono la non condivisibilità restano generiche e non superano il filtro dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza del 24.03.2026, ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato, detenuto e con fine pena fissato al 27.01.2027. Il beneficio era stato chiesto ai sensi dell’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354.
Avverso il diniego il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione del percorso trattamentale seguito, la manifesta illogicità della decisione, l’omessa considerazione di elementi asseritamente decisivi e la violazione del principio di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena ex art. 27 Cost. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo assorbente è di ordine processuale: l’impugnazione è manifestamente infondata e aspecifica, perché orientata a ottenere una mera rivalutazione di elementi fattuali. Si tratta di un’operazione valutativa che non è consentita nel giudizio di legittimità.
La Corte rileva che il Tribunale di sorveglianza, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha adeguatamente valutato gli elementi emergenti dagli atti. Ha espresso un giudizio completo e lineare sulla personalità del condannato e sulla concedibilità del beneficio richiesto.
Quanto alla dedotta illogicità, i giudici di legittimità osservano che la decisione impugnata non è manifestamente illogica, è scevra da vizi giuridici ed è sostenuta da una motivazione ampia e coerente. Di fronte a un apparato argomentativo di questo tipo, il ricorrente si limita a contestarne le conclusioni.
Il ricorso, inoltre, lamenta in maniera generica la sussistenza dei presupposti applicativi dell’affidamento in prova, senza indicare specifici travisamenti degli atti. Il vizio di motivazione, nel giudizio di cassazione, richiede la dimostrazione che il giudice di merito abbia travisato un fatto decisivo, non la semplice non condivisione dell’esito valutativo.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non ricorrendo ipotesi di esonero. La Corte dispone infine l’annotazione prevista dall’art. 52, comma 1, del d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196.
Nota della Redazione
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