Inutilizzabilità delle intercettazioni: onere di allegazione decisiva nel ricorso del PM (Cass. pen. Sez. V n. 37839 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero che impugni per cassazione una sentenza assolutoria dolendosi dell’erronea declaratoria di inutilizzabilità di atti processuali ha l’onere di indicare compiutamente gli elementi di prova che sarebbero stati ritraibili dagli atti dichiarati inutilizzabili e la loro concreta rilevanza decisiva, confrontandoli con il complessivo compendio probatorio già valutato dal giudice di merito. In difetto di tale allegazione, il ricorso è inammissibile per genericità del motivo, non essendo sufficiente ripercorrere le vicende processuali e riferire in modo generico le circostanze emerse dalle captazioni. Il principio discende a contrario da Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, secondo cui è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità indicare gli atti affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario, sì da potersene inferire la decisività.
Il Fatto
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ha proposto ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Trapani, il 18 dicembre 2024, ha assolto gli imputati dai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di ricettazione e riciclaggio. La decisione assolutoria si fonda, in via preliminare, sulla ritenuta inutilizzabilità delle risultanze di intercettazioni eseguite in un distinto procedimento, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, e sull’assenza di una connessione sostanziale ex art. 12 cod. proc. pen.
Esclusa quella piattaforma probatoria, il Tribunale ha ritenuto che le sole dichiarazioni testimoniali non consentissero di affermare la responsabilità degli imputati, non avendo gli organi fallimentari accertato l’esistenza di ragioni giustificatrici dei bonifici. Il ricorrente ha contestato lo stralcio delle captazioni, sostenendo la sussistenza di un legame sostanziale tra i procedimenti ai sensi dell’art. 12, lett. b), cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità del motivo, imperniando la decisione non sul merito della connessione tra i procedimenti, ma sull’onere di allegazione gravante sul pubblico ministero. Il ricorrente non chiarisce, infatti, per quali ragioni l’utilizzo delle intercettazioni avrebbe consentito di pervenire a una decisione di affermazione della responsabilità penale degli imputati.
Il ricorso si limita a ripercorrere le vicende che hanno dato luogo all’apertura dei due procedimenti e a riferire in modo generico le circostanze emerse dalle captazioni, senza confrontarle con le complessive emergenze istruttorie già vagliate dal Tribunale. Manca dunque la dimostrazione della decisività degli atti asseritamente utilizzabili rispetto al compendio probatorio valorizzato nella sentenza impugnata.
La Corte ricostruisce il principio pertinente richiamando Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci. In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità per genericità, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato.
Da tale principio la Corte desume, a contrario, la regola simmetrica: chi si dolga dell’erroneità della declaratoria di inutilizzabilità deve indicare compiutamente gli elementi di prova ritraibili dagli atti dichiarati inutilizzabili e la loro concreta rilevanza decisiva, per ottenere una differente decisione rispetto al compendio probatorio valutato dal giudice di merito. Il ricorso del pubblico ministero, privo di tale allegazione, è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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