Mandato di arresto europeo: territorialità del reato e proporzionalità della pena (Cass. pen. Sez. VI n. 37899 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo processuale, il difetto di giurisdizione dell’autorità emittente non è deducibile innanzi all’autorità di esecuzione se non nei limiti della litispendenza internazionale, stante la tassatività dei motivi di rifiuto. Il motivo facoltativo di rifiuto per commissione del reato in tutto o in parte nel territorio dello Stato è rimesso alla valutazione dell’autorità giudiziaria e non è deducibile in sede di legittimità, non vantando il consegnando alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile. La sproporzione tra la pena edittale straniera e quella italiana non integra violazione dei diritti fondamentali quando il mandato attenga a un MAE processuale, poiché l’indicazione della pena massima attiene al solo dato normativo e la sproporzione è valutabile su una pena concretamente irrogata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano ha disposto la consegna di un soggetto all’autorità giudiziaria francese in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per i delitti di estorsione in banda organizzata commessa con uso di arma e minaccia, finalizzati a determinare una vittima a non sporgere o a ritirare querela.

Il consegnando ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza, articolando cinque motivi: violazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69/2005 per mancata applicazione del motivo di rifiuto facoltativo per territorialità; violazione degli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 3 CEDU e dell’art. 49, par. 3, Carta UE per sproporzione tra pena francese e italiana; inosservanza dell’art. 16 legge n. 69/2005 per omessa richiesta di documentazione; motivazione apparente; violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità nella cooperazione giudiziaria europea.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che in tema di mandato di arresto europeo processuale il difetto di giurisdizione dell’autorità emittente non è deducibile dinanzi all’autorità di esecuzione se non nei limiti della litispendenza internazionale, non accertata nel caso concreto. La ricostruzione è confermata da Sez. F n. 32379 del 08.08.2024, Rv. 286876, secondo cui la scelta sul motivo facoltativo di rifiuto è rimessa all’autorità giudiziaria, senza che il consegnando possa dedurre vizi in sede di legittimità.

La Corte richiama altresì Sez. VI n. 5929 del 11.02.2020, Rv. 278329, che subordina il motivo di rifiuto per fatti commessi in parte nel territorio dello Stato alla sussistenza di indagini sintomatiche dell’effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione. Nel caso in esame gli eventi si sono integralmente realizzati in territorio francese, secondo il principio di Sez. VI n. 13063 del 27.03.2024, Rv. 286192, che esclude il rifiuto solo ove nel territorio italiano sia avvenuto anche un frammento apprezzabile della condotta.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Trattandosi di MAE processuale, l’indicazione della pena massima prevista attiene esclusivamente al dato normativo, non potendosi ritenere violato nemmeno in astratto il principio di proporzionalità della pena quale espressione dei diritti fondamentali dell’individuo. Tale sproporzione è eventualmente valutabile su una pena concretamente irrogata.

Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte distrettuale evidenziato che nel mandato e nella scheda di relazione sono indicati specificamente i mezzi di prova, oggetto di autonoma valutazione di merito spettante all’autorità straniera. Il quarto e quinto motivo sono inammissibili perché generici e implicanti un vaglio della normativa europea senza richiamare i principi legislativi e costituzionali dello Stato italiano. Il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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