Cass. pen. Sez. VI n. 37737/2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37737/2026 (R.G. 11931/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da avverso la sentenza emessa in data 12/11/2025 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Fabrizio D’Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma; udite le conclusioni dell’avvocato , quale sostituto processuale dell’avvocato , difensore del ricorrente, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 14 luglio 2017, ha dichiarato colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali commessi ai danni della convivente e, applicate le attenuanti generiche e ritenuto sussistente il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.

2. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di lesioni personali perché estinto per prescrizione, ha eliminato la relativa pena e ha rideterminato la pena per il residuo reato in un anno e otto mesi di reclusione.

3. L’avvocato , difensore dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione avverso questa sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo, con unico motivo di ricorso, due censure connesse.

II difensore, con la prima censura, ha eccepito l’inosservanza degli artt. 603, comma 2, cod. proc. peno e dell’art. 85 cod. peno La Corte di appello, infatti, nonostante abbia acquisito, anche in seguito al rinvio dell’udienza dell’l1 giugno 2025, appositamente disposto, documentazione medica relativa alla patologia psichiatrica (il disturbo paranoideo) dalla quale l’imputato è affetto, non ha rinnovato l’istruzione dibattimentale, al fine di disporre l’escussione dei medici che ebbero in cura per lo meno dal 2016 o l’assunzione di una perizia sull’imputabilità dell’imputato. avviso del difensore, rigetto della richiesta rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sarebbe illegittimo, in quanto i giudici di appello hanno acquisito prove sopravvenute alla sentenza di primo grado e relative all’imputabilità dell’imputato, avrebbero dovuto formare oggetto valutazione approfondita, anche mediante un vaglio demandato a periti. La patologia che affligge il ricorrente è, peraltro, stata scoperta solo dopo il deposito dei motivi di appello (con la relazione della casa di cura del responsabile del reparto di psichiatria e delle relazioni dei dottori Sarebbe, dunque, incongruo il riferimento operato nella motivazione della sentenza impugnata al carattere «eccentrico» di questa deduzione rispetto ai motivi di appello, in quanto l’effetto devolutivo dell’appello deve recedere a fronte dell’accertamento dell’imputabilità dell’imputato e del vizio di mente, totale o parziale, che lo affligge.

Il difensore, con la seconda censura, ha eccepito la mancanza della motivazione della sentenza impugnata, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto sussistente la colpevolezza dell’imputato, ancorché il medesimo all’epoca dei fatti fosse incapace di intendere e di volere.

Il ricorrente all’epoca dei fatti era affetto da delirio psichiatrico paranoideo, come diagnosticato dalla consulenza di parte prodotta nel giudizio di appello.

4. Con istanza depositata in data 27 aprile 2026 l’avvocato ha chiesto la trattazione orale del ricorso.

In data 9 giugno 2026 l’avvocato ha dichiarato di aderire all’astensione collettiva dalle udienze proclamata per l’udienza del 11 giugno 2026 dall’Unione delle Camere Penali italiane e la trattazione del ricorso è stata rinviata all’udienza del 22 settembre 2026.

5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 agosto 2026, il Procuratore generale, Luca Sciarretta, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, in quanto il motivo proposto è fondato.

2. Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha eccepito l’inosservanza dell’art. 603, comma 2, cod. proc. peno e dell’art. 85 cod. peno e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per svolgere una perizia sull’imputabilità dell’imputato, pur a fronte delle ampie produzioni documentali operate.

3. Il motivo è fondato.

3.1. Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale: ex plurimis, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che la Corte di appello, su richiesta del difensore dell’imputato, ha rinviato l’udienza dell’l1 giugno 2025 a quella del12 novembre 2025 per consentirgli di depositare una consulenza di parte sulle condizioni psichiche dell’imputato.

All’udienza del 12 novembre 2025 il difensore ha prodotto un certificato di somministrazione di farmaci dello psicanalista dotto del 28 gennaio, 2016, una consulenza tecnica di parte del dotto del 5 maggio 2017, che attesta l’assenza o comunque il significativo indebolimento della capacità di intendere e di volere dell’imputato, un certificato, che attesta l’avvenuto ricovero dell’imputato in data 8 novembre 2018 presso la Casa di cura anamnesi psichiatrica chiesto l’accertamento dell’imputabilità di mediante escussione dei sanitari che hanno attestato la patologia psichiatrica dell’imputato o comunque mediante nomina di un perito. Il difensore ha precisato che la documentazione relativa al ricovero del ricorrente presso la Casa di cura è successiva al deposito dei motivi di appello.

Nella consulenza di parte allegata al ricorso per cassazione, si prospetta la radicale carenza della capacità di volere dell’imputato nelle situazioni conflittuali e nelle conclusioni si precisa che «l’assenza della valida capacità di intendere o di volere, o quantomeno un loro significativo indebolimento, nelle situazioni conflittuali vissute nell’ambito della relazione affettiva con la ex convivente, riduce in modo giuridicamente valido il grado di imputabilità del sig. La Corte di appello ha, tuttavia, ritenuto precluso l’esame delle condizioni di mente dell’imputato, in quanto la questione non è stata ritualmente devoluta alla propria cognizione con i motivi di appello depositati in data 13 ottobre 2017. La Corte di appello ha, infatti, rilevato che «i documenti prodotti dal difensore – per la gran parte riguardanti le condizioni psichiche dell’imputato e, dunque, eccentrici rispetto ai motivi di gravame devoluti a questa Corte – consentono unicamente di apprezzare che nel corso degli anni, ha contratto matrimonio con un’altra donna, ha costituito una famiglia ed è diventato genitore di un figlio, nato nel 2020 … ».

3.2. Questa decisione è, tuttavia, giuridicamente errata.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie, né richieste ai sensi dell’art. 121 cod. proc. peno e in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l’obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se e in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l’impugnazione (ex p/urimis: Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Questa preclusione, tuttavia, non opera con riferimento alla deduzione del vizio totale di mente dell’imputato, che è non è condizionata all’iniziativa della parte ed è rimessa al rilievo di ufficio del giudice.

Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito ha il dovere di dichiarare d’ufficio la mancanza delle condizioni di imputabilità soltanto quando sia evidente la prova della totale infermità di mente, mentre l’eventuale vizio parZiale di mente costituisce una semplice circostanza attenuante che deve essere allegata dall’imputato ed è sottoposto al principio del tantum devo/utum quantum appe//atum (Sez. 6, n. 41095 del 18/09/2013, Mattina, Rv. 257805 – 01; Sez. 3, n. 3262 del 18/02/1991, Gatti, Rv. 186612 – 01; Sez. 2, n. 9718 del 24/06/1985, Carissimi, Rv. 170822 – 01; Sez. 1, n. 9878 del 29/09/1983, Rizzo, Rv. 161314 – 01; Sez. 2, n. 961 del 19/05/1967, Ceschia, Nel giudizio di appello, è, dunque, ammissibile la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e volere dell’imputato anche nel caso in cui la decisione di primo grado sul punto non abbia formato oggetto di specifico e tempestivo motivo di gravame, in quanto l’accertamento dell’idoneità intellettiva e volitiva dell’imputato non necessita di richiesta di parte, potendo essere compiuto anche d’ufficio dal giudice di merito allorquando ci siano elementi per dubitare dell’imputabilità (Sez. 5, n. 1372 del 26/10/2021 (dep. 2022), Zafarana, Rv. 282470 – 01; principio ribadito, più di recente, tra le altre, da Sez. 6, n. 15024 del 01/04/2026, Colantuono, non massimata; Sez. 5, n. 21184 del 11/03/2026, Curridori, non massimata; Sez. 6, n. 14032 del 15/02/2024, Pellicci, non massimata).

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ulteriormente precisato che, in tema di giudizio d’appello, l’allegazione dell’imputato in ordine alla sussistenza di un vizio totale di mente può essere legittimamente effettuata anche soltanto mediante una memoria difensiva, senza necessità che già sia stata dedotta con i motivi d’impugnazione o con i motivi nuovi, dal momento che incombe sul giudice di merito il dovere di dichiarare anche d’ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità, in caso di evidenza della prova della totale infermità di mente (Sez. 1, n. 11774 del 17/02/2021, Aparo, Rv. 280863 – 01).

In questa pronuncia, la Corte ha rilevato che ai giudici di appello non è consentito dichiarare inammissibile la questione di incapacità totale dell’imputato perché non dedotta con l’appello o i motivi nuovi, in quanto «deve essere esaminata d’ufficio dal giudice, il quale non può limitarsi a pronunciare un non /iquet».

3.3. Sulla base dei principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, la deduzione del difetto della capacità di intendere e di volere dell’imputato proposta dal difensore all’udienza dell’l1 giugno 2025, è tempestiva, anche se non è stata proposta nel giudizio di primo grado, né con i motivi di appello.

La Corte di appello ha, dunque, illegittimamente considerato la questione preclusa, in quanto tardiva, e avrebbe dovuto motivare sulla richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale formulata da parte dell’imputato appellante, a fronte di documentazione dalla quale obiettivamente emergono elementi idonei a far dubitare dell’imputabilità di all’epoca della commissione dei fatti contestati.

Sussiste, del resto, il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze, ritualmente formulate, e dotate del requisito della decisività (ex p/urimis: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801-02; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall’Agnola, Rv. 257967).

4. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che, nel decidere nuovamente dell’appello proposto dall’imputato e della questione relativa al dedotto vizio di mente dell’imputato, si uniformerà ai principi di diritto sopra en u nciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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