Inutilizzabilità degli atti di indagine e onere della prova di resistenza (Cass. pen. Sez. I n. 36807 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte che eccepisce l’inutilizzabilità di un atto di indagine o di una fonte di prova ha l’onere di evidenziare gli elementi sui quali l’eccezione si fonda, di allegare gli atti necessari alla decisione e di dare conto della decisività della questione, ossia dell’efficacia destrutturante che l’espunzione produce sul ragionamento giustificativo posto a fondamento del provvedimento. Tale regola, espressione della c.d. prova di resistenza, non riguarda i soli mezzi di impugnazione ma si applica anche alle eccezioni sulla validità di atti o notifiche sollevate davanti al giudice di merito. L’inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell’atto o nella prima occasione utile, e non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Per il reato permanente, qualora dopo la scadenza del termine emergano fatti nuovi che attestino il perdurare della condotta, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione, con piena utilizzabilità delle risultanze investigative compiute anche prima.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta proposta avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e a una serie di reati di detenzione e porto di armi in luogo pubblico.
La difesa aveva eccepito nel corso dell’udienza l’inutilizzabilità di tutte le attività di indagine successive al 23 aprile 2023, assumendo che a quella data fosse interamente decorso il termine biennale, con riferimento alla prima iscrizione della notizia di reato. Il Tribunale ha respinto l’eccezione rilevandone il difetto di specificità e, nel merito, ha ritenuto gli atti comunque utilizzabili in ragione della natura permanente del reato e della seconda iscrizione della notizia di reato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, comma 1, 405, comma 2, 406 e 407, comma 3, cod. proc. pen., contestando la ritenuta utilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti dopo il 20 aprile 2023. Il motivo è dichiarato infondato.
Il primo passaggio argomentativo riguarda l’onere gravante su chi eccepisce l’inutilizzabilità. La Corte richiama il principio secondo cui la parte deve evidenziare gli elementi a fondamento dell’eccezione, allegare gli atti necessari e dare conto della decisività della questione, dimostrando l’efficacia destrutturante dell’espunzione sul percorso giustificativo della decisione. Il principio della prova di resistenza non è confinato ai mezzi di impugnazione, ma si estende alle eccezioni sulla validità di atti o notifiche sollevate davanti al giudice di merito. Sul punto la Corte richiama Sez. U n. 23868 del 23.04.2009 e altri arresti conformi.
La Corte ribadisce poi che l’inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte immediatamente dopo il compimento dell’atto o nella prima occasione utile, con la conseguenza che essa deve formare oggetto di specifico motivo di riesame e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione. Il Tribunale, preso atto che l’eccezione era stata formulata in termini generici quanto all’incidenza degli atti sulla struttura della motivazione, si è conformato a tali principi.
La Corte osserva inoltre che la questione, ora articolata in termini più specifici, è tardiva e comunque infondata. Il ricorrente non si confronta compiutamente con il complesso della motivazione del riesame, che ha richiamato atti di indagine — immagini di videosorveglianza e un’intercettazione telefonica — compiuti nel novembre 2022, in un periodo in ogni caso compreso nei termini delle indagini.
Infine, sul piano sostanziale, la Corte condivide l’ulteriore ragionamento del Tribunale: ai fini del computo del termine decorrente dalla iscrizione della notizia di reato, si deve fare riferimento al successivo provvedimento di iscrizione del 9 febbraio 2024. Il principio è ribadito richiamando Sez. V n. 859 del 28.10.2025, secondo cui, qualora dopo la scadenza del termine di durata delle indagini relative a un reato permanente emergano fatti nuovi che consentano di attestare il perdurare della condotta, il pubblico ministero deve procedere a nuova iscrizione, con piena utilizzabilità delle risultanze investigative compiute anche prima. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure