Truffa sui certificati bianchi: consumazione alla monetizzazione dei TEE (Cass. pen. Sez. II n. 38174 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen. avente ad oggetto titoli di efficienza energetica (TEE), il reato non si consuma né con la presentazione delle richieste di verifica e certificazione, né con l’emissione e l’accredito dei titoli sul conto proprietà del richiedente. I TEE si atteggiano a titoli di valore assimilabili ai titoli di credito: l’emissione comporta solo l’assunzione di un’obbligazione da parte dell’emittente. Il momento consumativo coincide con la monetizzazione, ossia con il pagamento del prezzo di cessione al portatore, poiché solo allora il gestore pubblico subisce la definitiva deminutio patrimonii. Ne consegue che, ove le erogazioni rateizzate siano riconducibili a un unico originario comportamento fraudolento, è configurabile la truffa a consumazione prolungata e il termine di prescrizione decorre dalla percezione dell’ultima erogazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per i reati di cui agli artt. 640-bis, 476 e 482 cod. pen., ritenuti estinti per intervenuta prescrizione, collocando la consumazione della truffa nel gennaio 2016, quando i TEE erano stati accreditati sul conto della società riconducibile all’imputato.
Avverso tale pronuncia aveva proposto appello la sola parte civile, ossia il Gestore dei Servizi Energetici. La Corte di appello di Roma, riformando la decisione ai soli effetti civili, aveva dichiarato l’imputato responsabile dei danni e lo aveva condannato al risarcimento, con assegnazione di una provvisionale. Il ricorrente ha censurato tale statuizione davanti alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che la consumazione del reato dovesse collocarsi nel momento in cui il GSE, esaurita l’istruttoria, aveva riconosciuto la spettanza dei titoli e il GME li aveva accreditati, divenendo da subito negoziabili. La Corte ha preliminarmente ricostruito la disciplina dei certificati bianchi, individuando quattro fasi: approvazione del progetto, certificazione dei risparmi, emissione e accredito dei TEE, infine monetizzazione sul mercato.
Il Collegio ha anzitutto escluso che la truffa si perfezioni con la sola approvazione o certificazione: secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. VI n. 12278 del 2020), la condotta si perfeziona quando le somme liquidate vengono percepite dall’agente. Ha poi escluso che assuma rilievo l’emissione dei titoli, muovendo dalla natura dei TEE quali titoli di valore che incorporano il diritto a un controvalore in denaro.
La Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui, quando oggetto della truffa è un titolo di credito, il reato si consuma nel momento e nel luogo dell’acquisizione della relativa valuta (Sez. V n. 6470 del 1995; Sez. II n. 31652 del 2017). L’emissione del titolo integra solo l’assunzione di un’obbligazione: la concreta diminuzione patrimoniale si realizza con l’adempimento. Da qui la conclusione che, per i TEE fraudolentemente ottenuti, la consumazione coincide con la monetizzazione, quando il GME eroga il prezzo della cessione.
Superata la diversa lettura offerta da Sez. II n. 11136 del 2020, ritenuta non conforme al costante orientamento, il Collegio ha applicato il principio della truffa a consumazione prolungata (Sez. II n. 2576 del 2021): poiché le erogazioni rateizzate derivavano da un unico originario disegno fraudolento, il termine prescrizionale decorre dalla percezione dell’ultima erogazione. La Corte di appello aveva quindi correttamente collocato la consumazione al luglio 2017.
Infondati gli altri motivi. Quanto al secondo, in caso di appello della parte civile avverso la declaratoria di prescrizione, il giudice può delibare ex novo la responsabilità ai soli effetti civili, anche se nelle more sia maturata la prescrizione. Il terzo motivo è stato giudicato ripetitivo del primo. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali; non è stata accolta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, non comparsa all’udienza.
Nota della Redazione
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