Metodo mafioso e concorso morale nella estorsione aggravata (Cass. pen. Sez. V n. 38269 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso, di cui all’art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non richiede che sia dimostrata o contestata l’esistenza di un’associazione per delinquere. È sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia quella più penetrante ed efficace che deriva dalla prospettazione della provenienza da un sodalizio dedito a molteplici ed efferati delitti. Una volta accertato l’utilizzo del metodo mafioso, l’aggravante, di natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, anche se le condotte intimidatorie siano state materialmente realizzate da alcuni soltanto. È necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, da parte della persona offesa, della provenienza dell’attività delittuosa da un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Milano, in sede di rinvio conseguente all’annullamento disposto dalla Prima sezione penale di questa Corte, in riforma dell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari, applicava la custodia cautelare in carcere anche in relazione al reato di concorso in estorsione pluriaggravata, contestato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., nei confronti di un indagato già sottoposto al medesimo regime per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso pluriaggravato.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi: vizi della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e sulla mancata individuazione del contributo concorsuale; motivazione apparente sulla circostanza aggravante mafiosa; illogicità sulla sussistenza delle esigenze cautelari e della doppia presunzione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso complessivamente infondato. Sul primo motivo, il Collegio osserva che il Tribunale distrettuale ha adeguatamente adempiuto al mandato rescindente, colmando le lacune segnalate mediante la rappresentazione degli specifici comportamenti posti in essere dal prevenuto, tali da integrare il concorso morale nel delitto altrui. Il giudice del rinvio ha valorizzato le conversazioni intercettate, esplicitando un ragionamento logico-giuridico congruente sul supporto rafforzativo offerto al proposito degli autori materiali, senza estrapolare la corresponsabilità dalle altrui affermazioni.

Sul secondo motivo, la Corte conferma la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice declinazione dell’essersi avvalsi i protagonisti delle condotte delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. e dell’agevolazione del cosiddetto sistema mafioso. Il ricorrente trascura che il delitto associativo ha già trovato l’avvallo della Corte in sede cautelare, così come l’intraneità del ricorrente al sodalizio. Quanto alla finalizzazione, l’estorsione risultava funzionale all’inserimento nel percorso di espansione operativa nel settore degli appalti, ambito di specifico interesse del sodalizio, e a regolare i rapporti di forza interni.

Il Collegio ribadisce che, ai fini della configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso, non occorre dimostrare l’esistenza di un’associazione per delinquere, essendo necessario solo che violenza o minaccia assumano la veste tipica dell’agire mafioso. La Corte richiama i propri precedenti (Sez. II n. 32564 del 12/04/2023, Sez. II n. 28061 del 22/05/2024, Sez. II n. 6683 del 12/01/2023, Sez. II n. 51324 del 18/10/2023): l’aggravante ha natura oggettiva e si applica a tutti i concorrenti; è necessaria la ragionevole percezione, anche solo ipotetica, della provenienza mafiosa dell’attività delittuosa; non è esclusa dall’atteggiamento dialettico della vittima, né richiede un’esplicita richiesta, potendo configurarsi anche a fronte di un messaggio intimidatorio silente. Nel caso di specie, dalle modalità esecutive della condotta i giudici di merito hanno tratto la idoneità concreta a evocare nella vittima la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso.

Sul terzo motivo, dichiarato manifestamente infondato, la Corte rileva che il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha affrontato il tema delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ribadendo le valutazioni sugli elementi idonei a escludere la presunzione. Le censure difensive risultano meramente assertive, non articolando una critica ragionata al percorso logico del provvedimento, che si concentra sui fattori negativi del giudizio costituiti dalla tipologia di reato, dalle modalità dei fatti, dalla recidiva e dal rischio di reiterazione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *