Ricorso in cassazione contro diniego di modifica delle prescrizioni dell’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. I n. 38993 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., avverso il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza rigetti la richiesta di modifica delle prescrizioni dell’affidamento in prova al servizio sociale, quando tale modifica incida in modo sostanziale sullo status libertatis del condannato. Il provvedimento che rechi il solo dispositivo, privo di qualsiasi giustificazione, è affetto da carenza assoluta di motivazione ed è annullato con rinvio. Il vizio di mancanza di motivazione comprende ogni caso in cui la motivazione sia strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, risultando meramente apparente o inidonea a rendere comprensibile il percorso logico del giudice.

Il Fatto

Il ricorrente, ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, presentava istanza al magistrato di sorveglianza per essere autorizzato a recarsi una volta al mese, per ragioni di lavoro, presso un comune sito in Calabria.

Il magistrato di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta apponendo in calce all’istanza la sola scritta “non autorizza”, con l’annotazione di non reiterare l’istanza. Avverso tale provvedimento l’affidato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la totale assenza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità del ricorso. Il potere di impugnazione nella materia deve ricavarsi dalla norma generale dell’art. 111, comma 7, Cost., secondo cui contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare è esperibile il ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale (Sez. I n. 52134 del 2019; conformi Sez. I n. 1944 del 2024 e Sez. I n. 47268 del 2024).

Nel caso in esame, la richiesta di modifica delle prescrizioni comportava un temporaneo cambiamento di vita dell’interessato. Non si trattava della modifica di una mera modalità del trattamento, ma di una prescrizione che conforma in modo sostanziale lo status libertatis. Ne consegue l’ammissibilità del ricorso.

Nel merito, il provvedimento è totalmente privo di motivazione. Il magistrato si è limitato a scrivere “Non autorizza” in calce alla richiesta, senza esplicitare le ragioni del diniego. La Corte richiama Sez. Un. n. 25080 del 2003, secondo cui il vizio di mancanza di motivazione comprende sia il provvedimento privo di giustificazioni e dotato del solo dispositivo, sia i casi in cui la motivazione sia strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.

Il magistrato non poteva esimersi dal considerare le ragioni della richiesta. Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio al magistrato di sorveglianza di Torino, perché valuti in piena autonomia se la modifica richiesta possa soddisfare la doppia prognosi positiva richiesta dall’art. 47 Ord. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *