Ricorso che ripete i motivi d’appello è inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 39167 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce le doglianze già formulate con l’atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato e limitandosi a prospettare una generica carenza o illogicità della motivazione. In tal caso l’impugnazione non assolve alla propria funzione di critica della decisione impugnata. Il delitto di furto in abitazione, di cui all’art. 624-bis cod. pen., resta reato procedibile d’ufficio anche dopo la riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha assoggettato a querela la generalità dei furti aggravati senza inciderne sulla disciplina. In tema di reato continuato, il giudice deve calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per ciascun reato satellite, ma il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità degli aumenti, purché risultino rispettati il rapporto di proporzione tra le pene e i limiti dell’art. 81 cod. pen.

Il Fatto

La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in esito a giudizio abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Vallo della Lucania per una pluralità di episodi di furto in abitazione, commessi approfittando dell’assenza dei proprietari e dell’orario notturno, unificati dalla continuazione e con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica reiterata.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’erronea declaratoria di procedibilità quanto a un episodio asseritamente procedibile a querela; l’erronea determinazione della pena per aumenti uniformi in continuazione; il vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva. Il Procuratore generale, in conclusioni scritte, aveva chiesto l’accoglimento dei primi due motivi. La questione arriva così al vaglio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che le censure ripropongono sostanzialmente le medesime doglianze già dedotte in appello. Il ricorso per cassazione che reiteri quegli stessi motivi, motivatamente respinti in secondo grado, senza misurarsi con gli argomenti della decisione impugnata, è inammissibile: l’impugnazione non si pone in termini critici rispetto al provvedimento, rendendolo di fatto indifferente, e nega così lo scopo stesso del gravame. Il principio è confortato da un consolidato orientamento di legittimità richiamato nel testo.

A prescindere da tale rilievo, la Corte ritiene la prima doglianza manifestamente infondata. Il furto in abitazione è reato procedibile d’ufficio: la riforma del d.lgs. n. 150/2022, pur avendo introdotto il regime della perseguibilità a querela per la generalità dei furti aggravati, non ha modificato la disciplina dell’art. 624-bis cod. pen., che non richiede la querela della persona offesa.

Quanto alla determinazione della pena, la Corte territoriale ha argomentato in modo congruo. Ha precisato che l’episodio asseritamente tentato è in realtà consumato, per essere stata sottratta la chiave della cassaforte custodita nell’abitazione; e che tutti i delitti, consumati o tentati, non sono aggravati, con la sola eccezione di uno rispetto al quale l’aumento è stato contenuto. Gli aumenti, inoltre, non sono identici, essendo differenziati tra furti consumati e tentati, con pena base fissata sul reato più grave e aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. di modesta entità.

Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il grado di impegno motivazionale sui singoli aumenti è correlato alla loro entità, purché emerga il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. La motivazione del giudice di merito soddisfa tali requisiti.

Infine, la risposta sull’esclusione della recidiva è adeguata: la Corte d’appello non ha dedotto la pericolosità dai soli precedenti, ma ha esaminato, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le condanne pregresse, valutando se la condotta anteriore rivelasse una perdurante inclinazione al delitto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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