Occupazione abusiva di spiaggia demaniale con attrezzature balneari noleggiate (Cass. pen. Sez. III n. 4149 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di occupazione abusiva di area demaniale marittima, di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., la collocazione sull’arenile di attrezzature balneari noleggiate giornalmente, quali ombrelloni, lettini e sedie, in assenza della prescritta autorizzazione. Tale condotta non è assimilabile alla fruizione della spiaggia libera, per la continuità dell’occupazione e la natura commerciale dell’attività, e impedisce l’uso dell’area da parte dei bagnanti che non siano clienti. La finalità di evitare assembramenti non integra l’ignoranza inevitabile della legge penale e non esclude l’elemento soggettivo. Ai fini dell’oblazione, la gravità del fatto, il permanere delle conseguenze dannose del reato e la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. legittimano il rigetto della domanda.
Il Fatto
Il titolare di una struttura balneare, concessionario di un’area demaniale marittima, veniva tratto a giudizio per avere abusivamente occupato la spiaggia demaniale collocandovi numerose attrezzature balneari in assenza dell’autorizzazione del Capo di Compartimento. Il Tribunale di Lecce dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per oblazione. Su impugnazione del Procuratore generale, la Corte di appello di Lecce, previa rinnovazione dibattimentale, condannava l’imputato alla pena di quattro mesi di arresto.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza del reato per essere l’attività autorizzata, l’errore scusabile sulla legge penale, l’erroneità del diniego di oblazione e l’illegittimità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché contestano la sussistenza del reato, sono inammissibili in quanto articolati in fatto. La Corte di appello, sulla base degli esiti dell’istruttoria, ha accertato due distinte occupazioni abusive di area demaniale, di rilevante estensione, su cui erano state posizionate varie attrezzature balneari già dalle prime ore del mattino, in assenza di clienti.
Il giudice di merito ha dato corretta applicazione agli indirizzi giurisprudenziali secondo cui integra il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. la collocazione sull’arenile di strutture balneari noleggiate giornalmente, poiché tale condotta, per la continuità e la natura commerciale, non è assimilabile a quella dei fruitori della spiaggia libera e comporta l’interclusione dell’accesso a terzi. Sono richiamati, tra gli altri, Sez. 3, n. 4855 dell’11.01.2006, Sez. 3, n. 30666 del 29.03.2018 e Sez. 3, n. 42404 del 29.09.2011.
Manifestamente infondata è la censura sull’elemento soggettivo. Anche accogliendo la prospettazione difensiva, la finalità di evitare assembramenti attiene ai motivi che hanno spinto l’agente a delinquere e non ai presupposti dell’ignoranza inevitabile della legge penale rilevante ex art. 5 cod. pen.
Il terzo motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La Corte territoriale ha escluso l’accesso all’oblazione ex art. 162-bis cod. pen. in ragione della gravità del fatto, desumibile dalla vasta estensione dell’area occupata e dall’allestimento di illuminazione serale e notturna. Ha inoltre individuato il permanere delle conseguenze dannose del reato, non essendo stati rimossi i pali sormontati da fari infissi nel cemento, e la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., desumibile da precedenti penali, uno dei quali specifico.
Anche il trattamento sanzionatorio supera il vaglio di legittimità: la Corte di merito ha spiegato la scelta e l’entità della pena con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato, con valutazione di fatto non manifestamente illogica. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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