Captazioni tramite captatore utilizzabili se reato connesso rientra nel decreto autorizzativo (Cass. pen. Sez. IV n. 39173 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni effettuate mediante captatore informatico, la limitazione di utilizzabilità prevista dall’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. — che circoscrive l’impiego delle captazioni di conversazioni tra presenti ai soli reati di cui all’art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen. — non opera quando le captazioni siano state disposte nello stesso procedimento. Ai sensi dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., il procedimento relativo al reato per cui l’autorizzazione è stata concessa non può considerarsi “diverso” rispetto a quello relativo al reato connesso ex art. 12 cod. proc. pen. accertato in forza dei risultati della medesima intercettazione. La parziale coincidenza della regiudicanda e il legame sostanziale tra i fatti-reato consentono di ricondurre al provvedimento autorizzativo anche le imputazioni connesse.

Il Fatto

Il G.i.p. applicava al ricorrente la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame e in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, confermava il provvedimento con ordinanza. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi.

Con il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., sostenendo che le intercettazioni mediante captatore informatico fossero state autorizzate per reati diversi da quello contestato e che le conversazioni captate fossero state acquisite in via casuale. Con il secondo motivo eccepiva la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione, per non essere stata la condotta sussunta nell’ipotesi lieve.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarandolo nel complesso infondato. Sul primo motivo il Collegio rileva che il Tribunale del riesame aveva diffusamente motivato in ordine alla rituale autorizzazione dell’attività captativa anche con riferimento al reato contestato al capo 164). Il decreto di proroga aveva richiamato l’informativa di polizia giudiziaria, con motivazione per relationem, e pertanto aveva ad oggetto anche i singoli episodi di cessione di sostanza stupefacente, tra cui quello ascritto al ricorrente.

Decisivo è il rilievo che le intercettazioni risultano disposte nello stesso procedimento. Non si versa dunque nell’ipotesi dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., che riguarda le captazioni eseguite in procedimento diverso, né è pertinente il richiamo all’art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione alle operazioni effettuate con captatore informatico. La Corte richiama sul punto Sez. Un. n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, secondo cui, in caso di imputazioni connesse ex art. 12 cod. proc. pen., il procedimento relativo al reato per cui l’autorizzazione è stata concessa non può considerarsi “diverso” rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell’intercettazione.

La parziale coincidenza della regiudicanda e il legame sostanziale, e non meramente processuale, tra i fatti-reato consentono di ricondurre al provvedimento autorizzativo anche le imputazioni connesse. Nel caso concreto il nesso tra la cessione contestata e l’attività di spaccio oggetto dell’autorizzazione esclude l’applicazione del regime limitativo invocato dal ricorrente.

Sul secondo motivo la Corte rileva che lo stesso reitera le doglianze già prospettate in sede di riesame, risolte dal Tribunale con motivazione congrua ed esente da vizi di logicità. Il provvedimento impugnato ha valorizzato il pieno inserimento del ricorrente nel circuito di vendita di sostanza stupefacente e la circostanza che la cessione costituisse solo un campione da far provare a un assiduo cliente, in vista di più cospicue forniture. Il motivo, privo di critica alle illogicità del percorso argomentativo, è aspecifico e pertanto inammissibile, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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