Doppia conforme e documento falso rinvenuto nello studio del tecnico (Cass. pen. Sez. V n. 39542 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di merito che si saldano tra loro, per richiami reciproci e identità dei criteri valutativi, integrano una doppia conforme e possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale. In tema di falso, l’affermazione di responsabilità del tecnico che ha presentato l’istanza per conto del committente trova base decisiva nel rinvenimento dell’atto alterato in originale presso il suo studio, in sede di perquisizione. A fronte di tale elemento, diviene irrilevante, sul piano istruttorio, accertare chi abbia potuto fornire i timbri dell’ufficio pubblico utilizzati per la falsificazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 19/02/2025, conferma la condanna di primo grado del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. L’addebito riguarda la formazione di un atto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Lavori Pubblici, Dipartimento dei lavori pubblici, Uffici del Genio civile di Enna, in relazione a una variante al nulla osta n. 6406 del 28 luglio 2008, concernente il progetto per la costruzione di un fabbricato rurale e il mutamento di destinazione d’uso, risultato non conforme.
L’imputato ricorre per cassazione articolando tre motivi, esaminati unitariamente, con i quali contesta la valutazione delle emergenze probatorie, la riconducibilità a sé della paternità dell’atto e il governo delle prove richieste in udienza. La Procura generale aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di ordine generale. Le decisioni di merito integrano una doppia conforme quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado mediante ripetuti richiami e l’adozione degli stessi criteri di valutazione delle prove. Le due pronunce possono allora essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale. Sul punto la Corte richiama Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 e Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013.
Su questa base il Collegio esamina il nucleo delle censure. L’affermazione di responsabilità è stata giustificata non soltanto sul presupposto che l’imputato era il tecnico che aveva presentato al Genio civile, per conto della ditta committente, l’istanza di nulla osta per la variante. Pesava, soprattutto, il rinvenimento presso il suo studio tecnico, in sede di perquisizione, del documento alterato in originale.
Di fronte a questo decisivo elemento a carico, la Corte ritiene privo di rilievo, sul piano istruttorio, accertare chi abbia potuto fornire i timbri, peraltro vecchi, del Genio civile che hanno consentito la falsificazione. È la stessa considerazione che la sentenza impugnata aveva svolto in modo congruo.
Le doglianze sulla mancata assunzione di prove, sulla revoca di prove ritenute non rilevanti e sulla valutazione della scelta difensiva di non prestare assenso all’esame richiesto dal pubblico ministero restano così assorbite. Il ricorso non è fondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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