Nessun interesse ad impugnare la trasmissione degli atti al Prefetto (Cass. pen. Sez. IV n. 39172 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione con cui il giudice penale dispone la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309/1990 è legittima, ancorché non obbligatoria, e non contiene alcun accertamento sulla ricorrenza di un illecito amministrativo a carico del prosciolto, esaurendosi in un atto di mera partecipazione dell’esito del giudizio. L’imputato prosciolto con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” non ha pertanto interesse ad impugnare tale statuizione, poiché l’eventuale sanzione amministrativa potrà essere contestata nelle sedi proprie solo dopo l’instaurazione del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 75, commi 4 e 9, d.P.R. n. 309/1990. L’interesse ad impugnare, per essere concreto e attuale, deve tendere a una decisione più vantaggiosa, che non può consistere in una pronuncia di prescrizione di un illecito amministrativo per il quale nessun procedimento è ancora pendente.

Il Fatto

Il ricorrente era stato assolto dal Tribunale con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” in relazione a un capo di imputazione, mentre per gli altri capi era stata dichiarata l’estinzione per prescrizione dopo la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Con la stessa sentenza, il giudice di primo grado aveva disposto la trasmissione degli atti al Prefetto per le determinazioni di competenza ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309/1990.

L’imputato proponeva appello avverso tale statuizione. La Corte di appello lo dichiarava inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la formula assolutoria non era stata aggredita e che l’atto di trasmissione non conteneva alcun accertamento sull’illecito amministrativo. Ricorre quindi per cassazione deducendo violazione di legge in materia di interesse ad impugnare e di contraddittorio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione rigetta il ricorso, confermando la correttezza della decisione del giudice distrettuale. Il Collegio muove dalla natura dell’atto di trasmissione, ritenendolo legittimo perché trova giustificazione nella lettera dell’art. 75 d.P.R. n. 309/1990: l’accertamento, all’esito del giudizio penale, di una condotta idonea ad avviare il procedimento sanzionatorio consente all’autorità giudiziaria di porre in essere l’attività propulsiva concretamente esercitata.

La Corte chiarisce che, una volta definita la vicenda penale, all’autorità giudiziaria non residua alcun potere di interferire con le scelte riservate all’autorità amministrativa, né quanto alle modalità di esercizio dell’azione amministrativa e alla graduazione del trattamento, né quanto all’eventuale irrogazione delle sanzioni. Sul piano processuale, richiama il consolidato insegnamento secondo cui l’interesse ad impugnare deve rivestire caratteri di concretezza e attualità, per rimuovere una situazione di svantaggio processuale e conseguire un risultato più vantaggioso (Sez. V n. 2747 del 06.10.2021).

Nel caso concreto il ricorrente non contesta l’accertamento sulla irrilevanza penale della condotta, né la materialità della detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, né chiede una formula assolutoria più favorevole. Manca dunque il vantaggio concreto e attuale che solo può fondare l’impugnazione.

La Corte esclude poi che la statuizione di trasmissione contenga un giudizio di valore sull’illecito amministrativo, trattandosi di locuzione dal contenuto generico e formale, adottata in una prospettiva di mera partecipazione dell’esito del giudizio tra autorità pubbliche. Quanto alla dedotta prescrizione dell’illecito amministrativo, rileva che nessun procedimento risulta instaurato e che solo dopo l’avvio del procedimento amministrativo l’interessato potrà proporre le proprie difese ai sensi dell’art. 75, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e contestare il trattamento sanzionatorio (art. 75, comma 9, d.P.R. n. 309/1990).

Infine, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità è giudicato non pertinente: l’interesse ad impugnare la trasmissione degli atti è stato riconosciuto solo quando sia controversa la illiceità amministrativa della condotta, come in ipotesi di depenalizzazione non accompagnata da disposizione transitoria (Sez. Un. n. 25457 del 29.03.2012), ovvero quando l’imputato abbia chiesto una più favorevole formula assolutoria (Sez. VI n. 27726 dell’11.06.2013). Ipotesi entrambe estranee alla fattispecie. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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